Spese di lite sotto i minimi tabellari e difetto di motivazione (Cons. Stato n. 3158 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel condannare la parte soccombente alle spese, deve liquidarle avendo riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Alla luce dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non opera più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari; il giudice può pertanto discostarsene, ma solo con motivazione che indichi i criteri seguiti in caso di scostamento apprezzabile e rilevante. Unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata delle spese in misura manifestamente inferiore ai valori tabellari, giustificata dalla sola serialità del contenzioso, lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.

Il Fatto

Il TAR per la Liguria accoglie il ricorso di primo grado proposto da una docente, ma liquida a titolo di spese di lite soltanto 500,00 euro, motivando con il carattere seriale della controversia. La ricorrente, a mezzo del difensore antistatario, appella quella statuizione nella parte relativa alla refusione delle spese, ritenuta simbolica e non consona al decoro della professione perché considerevolmente inferiore ai minimi tabellari.

L’appellante deduce la violazione dell’art. 2233 cod. civ., degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 6, § 1, CEDU e dell’art. 47 CDFUE, sostenendo che la serialità del contenzioso non potesse giustificare lo scostamento dai parametri. Chiede quindi la riforma della sentenza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 1.189,00, oltre oneri di legge, in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, richiamando il proprio indirizzo secondo cui il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali in materia di spese, compresa la compensazione per giusti motivi. Quando però sia disposta la condanna alle spese, occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014, che impone di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, oltre a difficoltà e valore dell’affare.

La Corte ricorda che il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012 e che la successiva legge n. 247/2012 ha previsto la pattuizione scritta del compenso e, in mancanza, la sua liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali. Da ciò deriva che non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri vanno comunque applicati, salvo motivato scostamento, con l’onere per il giudice di indicare i criteri seguiti in caso di allontanamento apprezzabile e rilevante dalla tabella.

Il Collegio ritiene che le previsioni dei decreti ministeriali successivi, invocate dall’appellante, vadano lette in senso conforme alle previsioni primarie ispirate ai principi degli artt. 2, 3 e 41 Cost.; un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le superiori fonti di legge. Ne consegue che un’eventuale liquidazione immotivata in misura manifestamente diversa dalle ordinarie previsioni tariffarie non integra di per sé una violazione di legge.

Tuttavia, la mancanza di congrua motivazione rende sindacabile la liquidazione del TAR. La Corte osserva che il primo giudice si è limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre le spese in ragione del carattere seriale del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni sulla quantificazione. La serialità, del resto, non giustificherebbe alcuna compensazione, essendo semmai idonea ad aggravare la responsabilità dell’Amministrazione che insiste su un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

La liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri si palesa quindi suscettibile di intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE. In ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, la Corte procede a nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado in € 800,00, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti su un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza in materia di carta del docente. L’appello è accolto in parte, con compensazione delle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

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