Revoca dell’incarico di comando per incompatibilità ambientale e indennizzo ex art. 21-quinquies (Cons. Stato n. 6702 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’incarico di comando di un appartenente alla Polizia penitenziaria, disposta per sopravvenuta incompatibilità ambientale a seguito di fatti di rilevanza penale divenuti di pubblico dominio, costituisce espressione di discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione e trova fondamento nell’art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 3 del 1957. La valutazione comparativa tra situazioni differenti non configura violazione del principio di parità di trattamento quando il ruolo direttivo del dipendente renda la sua posizione non comparabile con quella di altri soggetti coinvolti. Il pregiudizio reputazionale dell’ente legittima la revoca anche in pendenza di indagini preliminari, non potendosi ravvisare alcuna statuizione di colpevolezza. Il mancato riconoscimento dell’indennizzo è legittimo in assenza di un affidamento incolpevole.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria, era assegnato con funzioni di comandante alla Casa circondariale di Torino. Nel 2019 alcuni operatori del Corpo venivano coinvolti in un procedimento penale per reati commessi in danno di detenuti; la vicenda assumeva risonanza mediatica nazionale. Dopo un primo distacco presso altra sede, l’Amministrazione notificava l’avvio del procedimento di revoca dell’incarico di comandante e, in data 13 gennaio 2022, disponeva la revoca per incompatibilità ambientale, negando l’indennizzo ex art. 21-quinquies.

Il T.a.r. per il Piemonte, con sentenza n. 1071 del 2022, accoglieva solo in parte il ricorso, annullando il provvedimento di conferimento delle funzioni provvisorie presso altra sede e la revoca dell’alloggio di servizio, e rigettando le restanti domande, inclusa quella risarcitoria. Il dirigente proponeva appello avverso i capi della sentenza sfavorevoli, censurando la disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti coinvolti, la ritenuta violazione della presunzione di innocenza, la sproporzione della revoca e il diniego del risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio rileva che il trasferimento disposto dall’Amministrazione assume carattere latamente discrezionale e che la censura non si attaglia al caso concreto: la posizione del ricorrente, comandante della Casa circondariale, presentava una condizione di unicità legata al ruolo direttivo, non comparabile con quella degli altri soggetti invocati come termine di paragone. Richiamando la giurisprudenza eurounitaria e convenzionale sul punto, la Sezione esclude che un trattamento sfavorevole assuma rilievo discriminatorio quando le situazioni poste a confronto siano effettivamente diverse.

Nessuna violazione del principio di presunzione di innocenza emerge dal provvedimento, che non qualifica la condotta come “colpevole”, ma si limita a dichiarare insussistente un affidamento incolpevole ai fini del negato indennizzo. Il Collegio precisa che tale correlazione non era stata censurata in primo grado. Quanto al contraddittorio, gli strumenti partecipativi risultano attivati e il verbale sindacale attiene a profili organizzativi complessivi.

Sul versante sostanziale, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 3 l. n. 97 del 2001 e conferma il ricorso all’art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 in combinato disposto con l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 3 del 1957. La finalità è evitare che l’Amministrazione subisca un danno d’immagine o un pregiudizio reputazionale qualora la permanenza del dipendente comprometta autorevolezza e credibilità dell’ente, anche in assenza di rinvio a giudizio. La rilevanza mediatica della vicenda, rivelatasi grave, rende corretta la revoca,

La mancata liquidazione dell’indennizzo è immune da censure, difettando i presupposti del pregiudizio e della conoscibilità della sopravvenuta contrarietà all’interesse pubblico. Il nuovo incarico rispetta il principio di equivalenza ex art. 6 d.lgs. n. 146 del 2000. La pretesa risarcitoria è respinta per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità, in particolare dell’ingiustizia del danno e della colpa: i provvedimenti impugnati non hanno spiegato effetti lesivi, stante la tempestività della tutela cautelare, e la condotta dell’Amministrazione si è rivelata più che doverosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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