Revoca dell’indulto e motivazione ricavabile dal testo del provvedimento (Cass. pen. Sez. VII n. 36630 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’indulto ai sensi dell’art. 1, quarto comma, legge n. 241/2006, il provvedimento del giudice dell’esecuzione non è affetto da mancanza o apparenza di motivazione quando l’elemento asseritamente omesso — la data di consumazione del reato successivamente giudicato, su cui si fonda la revoca — sia agevolmente ricavabile dal testo stesso del provvedimento, mediante l’indicazione della sentenza con cui quel reato è stato giudicato, sentenza nota al ricorrente perché emessa nei suoi confronti. La motivazione può qualificarsi “assente” o “apparente” solo quando è del tutto priva del segno grafico, oppure quando non consente di comprendere l’iter argomentativo su cui la decisione si fonda. Il ricorso che deduca tale vizio è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto in precedenza concessogli nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, per avere riportato una condanna a pena detentiva superiore a due anni per un delitto commesso entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, contestando all’ordinanza di avere omesso di indicare la data di commissione del reato successivamente giudicato, posto a base della revoca. Tale omissione, secondo la tesi difensiva, avrebbe impedito il controllo sulla correttezza del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema della motivazione assente o apparente del provvedimento del giudice dell’esecuzione. Il ricorrente assume che l’ordinanza sia priva del dato temporale necessario a verificare la sussistenza del presupposto della revoca.

Il Collegio ritiene il motivo manifestamente infondato. L’elemento indicato come mancante, cioè la data di consumazione del reato successivamente giudicato, è in realtà ricavabile con facilità dal testo del provvedimento, attraverso l’indicazione della sentenza con cui quel reato è stato giudicato. Tale sentenza è nota al ricorrente, essendo stata emessa nei suoi confronti.

La Corte richiama il criterio distintivo consolidato: la motivazione è “assente” o “apparente” soltanto quando è del tutto priva del segno grafico, oppure quando è tale da non consentire di comprendere l’iter argomentativo su cui la decisione si fonda. Vizi di questo tipo non sussistono nel provvedimento impugnato, che consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice dell’esecuzione (Sez. V n. 24862 del 19.05.2010, Rv. 247682; Sez. U n. 25932 del 29.05.2008, Rv. 239692).

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza Corte cost. n. 186 del 13.06.2000, e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì il ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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