Inammissibile il ricorso contro il patteggiamento per mancata verifica della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 36631 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge ivi tassativamente indicate. La rilevabilità d’ufficio della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non amplia i motivi di ricorso contro la pronuncia concordata, richiedendo la particolare tenuità del fatto un apprezzamento di merito incompatibile con la natura del rito.
Il Fatto
Con sentenza emessa il 28 aprile 2025 secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltagirone ha applicato al ricorrente la pena di euro 120 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen., commesso il 31 dicembre 2023. Avverso la pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe omesso di valutare la possibile sussistenza della particolare tenuità del fatto, nonostante la relativa applicazione fosse stata esplicitamente richiesta, con istanza di patteggiamento formulata solo in via subordinata.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei presupposti di impugnabilità. La sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena resa dopo l’entrata in vigore della novella e ricade quindi nel perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che relega la ricorribilità in cassazione ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il motivo proposto esula da tale catalogo: l’imputato ha censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., materia estranea alle ipotesi tassative di ricorso.
La Corte ha richiamato il proprio costante indirizzo, secondo cui in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso che deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337).
Né vale a scalfire l’orientamento la pronuncia citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707), che ha ribadito la rilevabilità d’ufficio della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. proprio muovendo dal presupposto che le decisioni di diverso avviso erano state rese in sentenze di patteggiamento, per le quali opera la disciplina limitativa delle impugnazioni (così Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265). La particolare tenuità del fatto esige infatti un apprezzamento di merito sui presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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