Permesso di lungo periodo e pericolosità del patteggiamento (TAR Trentino-Alto Adige n. 132 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 non presuppone una condanna penale, ma una clausola generale di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, valutabile su qualunque condotta. La sentenza di patteggiamento non è equiparata alla condanna ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. e l’art. 9 citato non opera alcuna equiparazione. I fatti oggetto di patteggiamento possono tuttavia essere valorizzati come indici di pericolosità sociale. La valutazione amministrativa può fondarsi su elementi indiziari concordanti, anche tratti da procedimenti penali pendenti. Quanto alla domanda di accertamento del diritto al permesso per motivi familiari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari in scadenza, presentava alla Questura domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’Amministrazione comunicava l’irregolarità e l’incompletezza della domanda, adducendo la pericolosità sociale del richiedente, la mancanza del certificato di idoneità dell’alloggio e il mancato superamento del test di conoscenza della lingua italiana.

Integrata la documentazione, il Questore rigettava l’istanza e il Commissario del Governo respingeva il ricorso gerarchico. Il ricorrente impugnava i due decreti davanti al TAR, deducendo l’illegittimità del diniego e, in via subordinata, chiedendo l’accertamento dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi familiari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni in rito. L’inammissibilità dei motivi non prospettati in sede gerarchica è generica e comunque infondata, per la sostanziale identità delle censure. La prescrizione delle pretese economiche contenuta nell’atto costitutivo è qualificata come un mero refuso, non riproposto nelle conclusioni. Le parti possono precisare e modificare domande ed eccezioni fino all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39 c.p.a.

Nel merito, la censura sull’idoneità alloggiativa non è fondata: la certificazione del competente ufficio comunale è stata rilasciata solo pochi giorni prima della decisione sul ricorso gerarchico, senza prova della sua consegna anteriore. Il certificato di lingua A2 risulta invece tempestivamente allegato. Trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione per sorreggerlo, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Sul nucleo della controversia, il Collegio esclude che la sentenza di patteggiamento sia stata equiparata a una condanna. La novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. rende improduttive di effetti le norme extrapenali di equiparazione, ma l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 non contiene alcuna equiparazione del patteggiamento alla condanna. La norma configura piuttosto una clausola generale di pericolosità, che consente al Questore di valutare qualunque condotta: l’avverbio “anche” dimostra che condanne e misure di prevenzione sono indici tipizzati, ma non esclusivi.

I provvedimenti impugnati, lungi dall’equiparare la sentenza a una condanna, ne valorizzano i fatti come indici concreti e attuali di pericolosità. La discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza può fondarsi su elementi indiziari concordanti, anche relativi a un procedimento penale pendente, poiché la finalità è di prevenzione. Il Questore ha inoltre svolto la valutazione su durata del soggiorno, attività lavorativa e legami familiari, ritenendoli non compensativi della reiterazione delle condotte. La domanda subordinata di accertamento del diritto al permesso per motivi familiari è infine inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, con traslatio iudicii ex art. 11 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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