Revoca liberazione anticipata solo per reati commessi dopo la concessione (Cass. pen. Sez. I n. 20634 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54, comma 3, ord. pen., presuppone che il delitto non colposo sia stato commesso durante l’esecuzione della pena e in epoca successiva alla concessione del beneficio. Il momento rilevante per l’insorgenza della causa di revoca è quello di commissione del nuovo delitto, non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. Il tempus commissi delicti va individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, senza alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. Ne consegue che la revoca non può riferirsi a benefici concessi con provvedimento successivo alla commissione del reato poi oggetto di condanna irrevocabile.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, in parziale accoglimento della richiesta del Procuratore generale, aveva revocato al condannato la liberazione anticipata per complessivi giorni 225, già concessa con distinte ordinanze, in relazione a più semestri. La revoca si fondava sulla condanna sopravvenuta riportata dal ricorrente per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, quale partecipe di un sodalizio, con condotta delimitata a far data dal 2011 fino alla fine del 2018.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 54, comma 3, ord. pen. per avere il tribunale revocato il beneficio relativo a semestri concessi con provvedimento del 2020, quindi in epoca successiva all’esaurimento della condotta criminosa, e lamentando il difetto di motivazione sulla gravità delle condotte e sull’incidenza delle stesse sul percorso rieducativo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie legale della revoca. L’art. 54, comma 3, ord. pen. esige che il delitto non colposo sia commesso nel corso dell’esecuzione della pena e successivamente alla concessione del beneficio. Solo una condotta sopravvenuta al riconoscimento della liberazione anticipata può assumere valore sintomatico incompatibile con il mantenimento del giudizio favorevole già espresso sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.

Il Collegio precisa che, per l’individuazione del momento rilevante ai fini della causa di revoca, occorre aver riguardo alla data di commissione del nuovo delitto e non a quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. Il tempus commissi delicti deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta, come affermato dal precedente Sez. 1 n. 9167 del 14.12.2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511.

Applicando tali principi, dalla stessa ordinanza impugnata risulta che la condotta associativa si è esaurita entro il 2018. Ne deriva che la revoca non poteva essere estesa alla liberazione anticipata concessa con provvedimento del gennaio 2020, intervenuto in momento successivo all’esaurimento della condotta criminosa. L’apparato argomentativo del tribunale non risulta adeguato nel chiarire le ragioni di tale estensione, rendendosi necessario un nuovo esame sulla corretta scansione temporale tra fatto, concessione del beneficio e giudizio sulla persistenza della finalità rieducativa.

Quanto ai semestri riferibili all’arco temporale in cui il condannato operava nel sodalizio, il ricorso è invece rigettato. Il tribunale ha motivato la revoca non sul mero dato formale della sopravvenuta condanna, ma sulla ritenuta incompatibilità tra il mantenimento del beneficio e una condotta reputata sintomatica del venir meno del presupposto rieducativo, in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 1995. Il ricorso è quindi accolto limitatamente ai semestri indicati, con annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari, e rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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