Revoca licenza distribuzione carburanti e cessazione comodato: rigetto cautelare (TAR Puglia n. 60/2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione del contratto di comodato relativo all’area su cui insiste un impianto di distribuzione di carburanti determina il venir meno dei presupposti per l’esercizio dell’impianto stesso, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995. La possibilità per il gestore di diventare contitolare dei diritti e dei rapporti giuridici facenti capo all’impianto, ove la questione sia pendente dinanzi al giudice ordinario, è solo eventuale e condizionata all’esito di quel giudizio, sicché non può fondare, in sede cautelare, la sospensione del provvedimento di revoca della licenza. L’istanza cautelare è pertanto respinta per difetto del fumus boni iuris, non assumendo rilievo il periculum in mora neppure rispetto alla restituzione volontaria della licenza da parte del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, gestore di un impianto di distribuzione di carburanti, impugnava davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva revocato la licenza di esercizio dell’impianto. A sostegno del ricorso, il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare degli effetti della revoca, deducendo la illegittimità del provvedimento e la propria persistente titolarità del diritto a gestire l’impianto.
La revoca era stata disposta dall’Amministrazione in ragione della cessazione del contratto di comodato relativo all’area su cui insisteva l’impianto, cessazione che, ad avviso dell’Agenzia, aveva fatto venir meno i presupposti per l’esercizio dell’attività. Il ricorrente contestava tale ricostruzione, sostenendo la sussistenza di un proprio titolo all’esercizio dell’impianto, anche in virtù di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce avente ad oggetto la contitolarità dei diritti e dei rapporti giuridici facenti riferimento all’impianto stesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che risultava per tabulas la cessazione del contratto di comodato a far data dal 19 agosto 2025, con conseguente venir meno dei presupposti per l’esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995. Tale norma, infatti, subordina la legittimità dell’esercizio dell’impianto alla sussistenza del titolo che attribuisce il diritto all’utilizzo dell’area.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la possibilità per il ricorrente di diventare contitolare dei diritti e dei rapporti giuridici facenti riferimento all’impianto appariva, allo stato, solo eventuale, essendo condizionata all’esito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce. In quella sede, il ricorrente avrebbe comunque potuto far valere le proprie ragioni, ma fino ad allora non poteva trarsi dalla mera pendenza del giudizio un titolo idoneo a legittimare la prosecuzione dell’attività.
Da ultimo, il Collegio ha dato atto che, con nota depositata in data 12.01.2026, il ricorrente aveva provveduto alla restituzione della licenza di esercizio all’Amministrazione, circostanza che ulteriormente confermava l’assenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza, compensando le spese della fase cautelare e disponendo l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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