Revoca licenza investigazioni private e requisito buona condotta (TAR Emilia-Romagna n. 1443 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza per l’esercizio di investigazioni private, rilasciata ai sensi dell’art. 134 Tulps, è legittimamente disposta allorché venga meno il requisito della buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, Tulps. Tale requisito deve essere valutato sulla base della condotta complessiva del titolare e si estende ai collaboratori impiegati nelle attività investigative, ancorché di carattere elementare. L’omessa comunicazione al Prefetto degli elenchi del personale, ex art. 259 R.D. n. 635/1940, integra una violazione delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse che legittima la revoca ex art. 257-quater del medesimo regio decreto. La mancata prestazione della cauzione nell’importo dovuto e l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale costituiscono distinti e autonomi elementi sintomatici della carenza di buona condotta.
Il Fatto
Il titolare di una licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private impugnava il decreto prefettizio di revoca della licenza, assunto anche come divieto di rinnovo. Il provvedimento si fondava su molteplici rilievi: l’impossibilità di rinvenire l’attività presso la sede dichiarata, l’omessa segnalazione di un collaboratore e delle relative mansioni, l’irregolarità contributiva, la cauzione versata in misura inferiore al dovuto, la mancata partecipazione a corsi di aggiornamento e l’intervenuta adozione di provvedimenti di divieto di detenzione armi e revoca del porto d’arma per difesa personale. Il ricorrente contestava i presupposti fattuali e normativi, invocando il legittimo affidamento per la protratta tolleranza dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca. Rilevante è il valore dei provvedimenti di divieto di detenzione armi e di revoca del porto d’arma, rimasti efficaci a seguito del rigetto dell’istanza cautelare nel relativo giudizio: le circostanze ivi accertate evidenziano una tendenza a comportamenti aggressivi e alla non affidabilità, elemento che incide sul giudizio globale di buona condotta.
La mancata ricostituzione della cauzione nell’importo previsto dall’art. 137 Tulps e dall’Allegato F2 del D.M. n. 269/2010 costituisce un autonomo profilo di illegittimità. Il Collegio ha escluso la configurabilità di un affidamento legittimo: l’interessato era consapevole della disciplina e volontariamente non vi si adeguava, ritenendola illegittima. L’Amministrazione non è preclusa dall’adeguare la propria azione alla normativa anche dopo una precedente tolleranza.
Quanto all’impiego del collaboratore, la Corte richiama l’art. 259 R.D. n. 635/1940, l’art. 257-quater del medesimo regio decreto e l’art. 5 del D.M. n. 269/2010. Le attività investigative, anche elementari, possono essere svolte dai collaboratori segnalati; la segnalazione è funzionale alla valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta che devono assistere tutti coloro che partecipano all’attività autorizzata. L’orientamento richiamato, espresso da TAR Liguria n. 88 del 2021 e confermato da Cons. Stato n. 7350 del 2021, è fatto proprio dal Collegio.
Le censure relative all’obbligo di aggiornamento sono state respinte: il ricorrente non ha gravato gli atti normativi che lo impongono, limitandosi a contestazioni astratte. I motivi di ricorso fondati sul diritto europeo e sulla sussidiarietà orizzontale sono stati dichiarati generici e disancorati dall’atto impugnato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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