Revoca licenza NCC legittima per violazione del vincolo di territorialità (TAR Marche n. 167 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di noleggio con conducente è legittima quando l’istruttoria comunale dimostra, anche mediante elementi indiziari convergenti, che l’attività non è svolta a servizio della comunità locale e che il veicolo non è mai ricoverato nella rimessa dichiarata. Il servizio NCC conserva una dimensione locale, anche di livello provinciale e non solo strettamente comunale, e la soppressione dell’obbligo di rientro in rimessa tra corse temporalmente contigue non elimina il vincolo di territorialità con il Comune che ha rilasciato il titolo. L’obbligo di rimessa nel territorio comunale è coessenziale alla natura del servizio, diretto in via complementare e integrativa ai cittadini dell’ente autorizzante. La revoca così disposta non è espressione di autotutela e non soggiace al termine dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Sassoferrato, all’esito di accertamenti avviati su segnalazioni di un’associazione di categoria, revoca la licenza NCC n. 7 del 29.12.2017, conferita dal titolare a una società cooperativa di cui è socio. Dall’istruttoria emerge che il veicolo non è mai stato ricoverato nel luogo indicato come autorimessa, un terreno incolto, e non è mai stato visto circolare né uscire e rientrare dal territorio comunale, con conseguente contestazione della violazione degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992.
Il ricorrente impugna la revoca, la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti interni richiamati, deducendo l’insussistenza di un obbligo di rientro in rimessa, l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della disciplina, l’insufficienza dell’istruttoria, la violazione dell’art. 21 nonies e la sproporzione della sanzione. Il TAR concede tutela cautelare con ordinanza istruttoria e, all’esito, respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i motivi sull’obbligo di rimessa, sul vincolo territoriale e sull’istruttoria, richiamando i principi espressi dal Cons. Stato, Sez. V, n. 4795 del 2023 e dalla Corte cost. n. 56 del 2020. Da tali pronunce ricava che il servizio conserva la propria dimensione locale, che è possibile eleggere altre rimesse in ambito provinciale e che si può evitare il rientro tra viaggi temporalmente contigui, ma che il rientro non può essere del tutto omesso.
Il TAR esclude i profilati dubbi di costituzionalità, già superati dalla Consulta, e il contrasto con il TFUE e con la libertà di stabilimento, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 5756 del 2022 e n. 4795 del 2023. La Raccomandazione UE del 4 febbraio 2022, che auspica l’abolizione del rigido obbligo di rimessa, non elimina il vincolo territoriale, ribadito dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso concreto la violazione del vincolo di territorialità risulta inequivocabile: gli esiti dei controlli in loco costituiscono elementi indiziari valutati unitamente ad altri, tutti convergenti, e i ricorrenti non hanno offerto prova contraria, nulla producendo neppure rispetto all’istruttoria disposta dal giudice. La motivazione è adeguata, perché richiama l’istruttoria e le norme violate.
Il motivo sulla violazione dell’art. 21 nonies è respinto: la revoca non è atto di autotutela ma revoca sanzionatoria, sottratta a quella disciplina. Infondata anche la censura sull’applicazione retroattiva, poiché l’obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa, ex art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, era immanente ratione temporis, non ponendosi un problema di successione di leggi.
Nota della Redazione
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