Revoca della licenza di P.S. per perdita sopravvenuta della buona condotta (TAR Sicilia n. 3620 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La perdita sopravvenuta del requisito della buona condotta legittima l’Autorità di P.S. a esercitare poteri di autotutela sul titolo di polizia già rilasciato, ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S. Il potere discrezionale del Questore non opera soltanto a fronte di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, ma anche su fattispecie aperte, ove sussista un pubblico interesse da curare secondo ragionevolezza. La mancanza delle condanne tipiche individuate dalla normativa non esclude la revoca, poiché il requisito della buona condotta costituisce qualità complessiva desumibile da fatti obiettivamente esistenti. La sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1993 ha ridefinito l’onere probatorio, non eliminato lo spazio del potere discrezionale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una licenza di P.S. per la distribuzione di apparecchi da gioco rilasciata nel 2009, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca del titolo, rilevando che il soggetto non possedeva più il requisito della buona condotta né gli altri requisiti soggettivi richiesti dalla normativa.

Il ricorso, inizialmente proposto davanti al TAR Palermo, veniva dichiarato improcedibile per incompetenza territoriale e riassunto davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. La domanda cautelare era respinta. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 1, 8, 11, 86 e 110 del T.U.L.P.S. e un generico eccesso di potere, sostenendo che la condanna non rientrava tra le ipotesi tipiche che consentono la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla contestazione del presupposto argomentativo del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione potrebbe revocare la licenza solo al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore. La tesi è respinta: il potere discrezionale della P.A. esiste proprio perché opera rispetto a fattispecie aperte, caratterizzate da un pubblico interesse da curare concretamente nel rispetto del principio di ragionevolezza.

Il TAR qualifica come fallaci le doglianze relative all’assenza di una condanna a pena restrittiva superiore a tre anni e di condanne per delitti contro la personalità dello Stato, l’ordine pubblico o le persone commessi con violenza. Il ricorrere di simili precedenti avrebbe reso non solo possibile, ma doverosa la revoca. Ciò non esaurisce però il quadro dei poteri esercitabili.

Il Collegio richiama l’art. 11, secondo comma, del T.U.L.P.S., secondo cui le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la propria buona condotta. Ove tale requisito venga perduto dopo il rilascio del titolo, la sua perdita è equiparabile a un abuso della persona autorizzata, che ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. legittima la revoca o la sospensione in qualsiasi momento.

Il percorso argomentativo riconosce che la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1993 ha meglio definito l’individuazione del soggetto su cui grava l’onere di dimostrare la buona condotta, senza far venir meno lo spazio per l’esercizio di poteri discrezionali. La buona condotta, in quanto qualità complessiva, si inferisce da fatti obiettivamente esistenti: i plurimi precedenti, i procedimenti pendenti, le denunce e i provvedimenti amministrativi richiamati nel provvedimento fondano la ragionevolezza della valutazione dell’Autorità di P.S.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero intimato, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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