Divieto di ritorno nel comune e funzione cautelare senza comunicazione di avvio (TAR Sicilia n. 3619 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ritorno nel comune adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 assolve una funzione cautelare e si caratterizza per un’urgenza in re ipsa, diretta a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. Ne consegue che non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. La misura presuppone una motivata indicazione di comportamenti ed episodi desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, senza necessità di prova dell’avvenuta commissione di reati. La valutazione è rimessa all’ampia discrezionalità del Questore e sfugge al sindacato di legittimità, salvo che per abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli ha fatto divieto di fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel territorio di un comune per tre anni dalla notifica, avvenuta il 1° marzo 2021. Prima del ricorso giurisdizionale l’interessato aveva proposto ricorso al Prefetto, rimasto senza decisione nel termine di novanta giorni ex art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, con conseguente formazione del silenzio-rigetto.

Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza dei presupposti normativi con travisamento della realtà fattuale e difetto di motivazione, nonché, in subordine, l’eccessività della misura pari al massimo triennale previsto dalla legge. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 641 del 2021. All’udienza il Collegio ha prospettato alle parti un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo spirato il termine di efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento, notificato il 1° marzo 2021 e di durata triennale, aveva esaurito i propri effetti al momento della decisione. Ciò nonostante, il Tribunale procede all’esame dei motivi, anticipandone l’infondatezza, e respinge il ricorso nel merito.

Sul primo motivo, la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l’adozione della misura, che si caratterizza per la funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa, in quanto diretta a rimuovere un pericolo attuale e grave per la pubblica sicurezza. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando tra le altre T.A.R. Veneto n. 2113 del 2024, T.A.R. Calabria n. 530 del 2024 e T.A.R. Sicilia, Catania, n. 696 del 2021.

Quanto al secondo motivo, il provvedimento assolve una funzione di prevenzione generale: non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma è sufficiente una motivata indicazione di comportamenti ed episodi da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte socialmente pericolose. La valutazione resta affidata alla discrezionalità del Questore e sfugge al sindacato di legittimità salvo i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità e del travisamento.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha valorizzato due episodi ravvicinati, del 22 settembre 2020 e del 16 gennaio 2021, entrambi concernenti la disponibilità di sostanze stupefacenti. Il Collegio ritiene irrilevante l’assenza di fuga nel secondo episodio, rilevando invece il rinvenimento della sostanza già suddivisa in dosi, e considera generica e indimostrata la contestazione sulla minima entità delle entrate dell’attività di lavaggio auto. Gli elementi allegati dal ricorrente non rendono dunque l’atto abnorme, illogico o frutto di travisamento.

Infine, sul terzo motivo, la misura si sottrae alla censura di sproporzione stante la gravità e pericolosità dei fatti e il carattere non isolato delle condotte. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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