Asbestosi e danno risarcibile accertamento con CTU e decorso clinico (TAR Sardegna n. 991 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno alla salute contrattuale per esposizione ad amianto, il giudice amministrativo, ove la determinazione del danno richieda approfondimenti di natura tecnico-medica, può disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., demandando all’INAIL l’individuazione del medico legale. La consulenza deve accertare la natura, l’entità e la causa dell’infermità secondo il criterio del “più probabile che non”, nonché il decorso clinico della patologia, distinguendo tra una fase di stabilizzazione con postumi permanenti e un decorso progressivo sino all’exitus. Tale accertamento è funzionale alla liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis secondo i criteri civilistici di cui all’art. 2087 c.c., dovendosi escludere che una CTU svolta per la quantificazione dell’equo indennizzo possa fornire elementi direttamente utilizzabili per il risarcimento del danno biologico e morale civilisticamente rilevante.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso la Marina Militare dal 1959 al 1982, aveva adito il TAR per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da asbestosi pleurica e micronoduli polmonari, patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e contratte per l’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del militare, si erano costituiti gli eredi, insistendo per la liquidazione del danno subito dal de cuius e del danno catastrofale e morale, invocando la responsabilità contrattuale e extracontrattuale dell’amministrazione.
Il Ministero della Difesa si era opposto, eccependo l’inesistenza del danno tanatologico, l’insufficienza probatoria sul nesso causale e sulla condotta illecita, e la compensazione con le somme già corrisposte a titolo di pensione privilegiata e altre indennità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, disponendo una CTU medica per accertare la natura, l’entità e la causa dell’infermità del militare, verificando se la patologia possa essere ricondotta, secondo il criterio del “più probabile che non”, all’esposizione all’amianto durante il servizio prestato.
La consulenza è stata articolata in fasi: accertamento dell’anamnesi e del nesso causale, qualificazione del decorso clinico per verificare se vi sia stata una stabilizzazione clinica con postumi permanenti o se il decorso sia stato progressivo sino all’exitus, e quantificazione medico-legale dei danni, con indicazione della percentuale di invalidità permanente e della durata dell’eventuale invalidità temporanea.
Il Collegio ha inoltre demandato al CTU l’accertamento della fase terminale della patologia, valutando la durata dell’eventuale lucida agonia e la consapevolezza della prognosi infausta, al fine di consentire la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis secondo i criteri medico-legali correnti.
Pur essendo già presente una CTU versata nel giudizio civile per l’equo indennizzo, il Collegio ha ritenuto opportuno disporne una nuova, in quanto la precedente era finalizzata alla quantificazione secondo criteri amministrativi e tabellari propri dell’equo indennizzo e non forniva elementi utilizzabili per la determinazione del danno biologico e morale civilisticamente rilevante ex art. 2087 c.c.
Il Collegio ha quindi fissato la tempistica per le operazioni peritali, demandando al Dirigente INAIL l’individuazione del medico legale e rinviando la causa all’udienza pubblica del 26 maggio 2027.
Nota della Redazione
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