Revoca del mandato SEPA dopo l’estinzione del finanziamento: legittimazione della banca creditrice (ABF Collegio di Napoli n. 3748 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Estinto il contratto di finanziamento, il mandato di addebito diretto che ne costituiva atto esecutivo diviene privo di causa e il correntista ha diritto, su sua richiesta, alla sua cancellazione. Legittimato passivo a tale obbligo è il creditore beneficiario del mandato, quale titolare del rapporto cui l’autorizzazione accede, e non la banca presso cui è radicato il conto. La circostanza che la banca del debitore non possa procedere alla revoca per la mancata adesione del creditore al servizio SEDA non trasferisce l’obbligo in capo alla prima, ma conferma la competenza del beneficiario. Il ricorso proposto in termini generici è ammissibile quando, nella sostanza, mira all’accertamento del diritto alla revoca del mandato contestato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2023 un finanziamento dall’intermediario A, con rate pagate mediante addebito diretto sul conto corrente intrattenuto presso l’intermediario B. L’ultima rata veniva pagata il 4.11.2025. Chiedeva quindi a entrambi gli intermediari la revoca del mandato di addebito, ma le risposte erano negative: A eccepiva di non poter revocare il RID, pur avendone cessato l’utilizzo; B replicava di non poter procedere perché la revoca è possibile solo con mutua adesione al sistema SEDA, cui A non partecipava.

Insoddisfatto dei reclami, il cliente si rivolgeva all’ABF per ottenere la revoca degli addebiti. A, costituitasi, eccepiva la genericità del ricorso e osservava che, estinto il prestito, la revoca andava richiesta alla propria banca. B eccepiva il difetto di legittimazione passiva, precisando di aver comunque inserito il mandato in black list e di non aver registrato ulteriori addebiti.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio ritiene il ricorso ammissibile. La domanda, pur generica nella formulazione, è sostanzialmente diretta al riconoscimento del diritto del ricorrente alla revoca del mandato SEPA: si applica quindi l’orientamento consolidato sulla reinterpretazione conservativa dell’istanza, richiamato con Coll. Bologna n. 9769/2023.

Nel merito delle eccezioni, entrambi gli intermediari contestano la propria legittimazione. A sostiene che competente sia solo la banca del conto; B replica che l’impossibilità tecnica e giuridica deriva dalla mancata adesione di A al SEDA, servizio che consente alla banca del pagatore di revocare il mandato su richiesta del cliente.

Il Collegio richiama sul punto Coll. Bologna n. 9448/2025, reso in un caso analogo in cui la banca creditrice non aveva aderito al SEDA: in quella sede il ricorso verso la banca di radicamento del conto è stato rigettato, con invito al cliente a rivolgersi al creditore affinché disponga la revoca del mandato all’incasso. Ne consegue il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dell’intermediario B.

Quanto al rapporto con A, risulta in atti che dopo l’estinzione del finanziamento nessun addebito è stato effettuato, come confermano gli estratti conto, e che B ha comunque collocato il mandato in black list. Il Collegio accerta pertanto il diritto del ricorrente, verso l’intermediario A e su sua richiesta, alla cancellazione del mandato divenuto privo di causa per l’avvenuta e incontestata estinzione del contratto di finanziamento di cui costituiva atto esecutivo.

In accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto alla revoca del mandato nei confronti dell’intermediario A e dispone che questi corrisponda alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente € 20,00 a rimborso del versamento effettuato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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