Limiti alle domande in replica per documentazione bancaria ex art 119 TUB (ABF Collegio di Milano n. 3266 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta del cliente di ottenere copia degli estratti conto, se non inserita in un’azione di rendiconto, è soggetta alla disciplina dell’art. 119, comma IV, TUB e al relativo limite temporale del decennio antecedente alla richiesta. La domanda di copia della documentazione contrattuale, volta a regolamentare il rapporto nel suo complesso, ricade invece nell’ambito dell’art. 117 TUB, con applicazione del termine ordinario di prescrizione e irrilevanza del diverso termine dell’art. 119 TUB. In sede di repliche è preclusa ogni mutatio libelli: il cliente può solo puntualizzare le domande già formulate nel ricorso, non ampliarle. È infine estranea alla competenza dell’ABF la domanda volta a ottenere la sospensione dell’esazione del credito nelle more della consegna documentale.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto dall’intermediario una richiesta di pagamento relativa a una posizione creditoria e, in data 21/10/2025, di aver inviato un reclamo contestando la pretesa e chiedendo la trasmissione del contratto originario, dell’estratto conto cronologico, della prova dell’erogazione, della catena delle cessioni, della costituzione in mora e del conteggio analitico. Secondo la sua prospettazione, l’intermediario avrebbe fornito solo documentazione parziale, inidonea a comprovare titolarità, ammontare ed esigibilità del credito, nonostante le successive richieste ex art. 119 TUB.

L’intermediario eccepisce che il credito deriva da un contratto di finanziamento e che è pervenuto a lui attraverso una pluralità di cessioni, l’ultima delle quali in blocco ai sensi dell’art. 58, comma II, TUB. Sostiene di aver risposto al reclamo trasmettendo contratto, estratto conto certificato, dichiarazione di cessione e lettera di costituzione in mora, e di non aver effettuato alcuna segnalazione in Centrale dei Rischi.

La motivazione del Collegio

In via pregiudiziale il Collegio rileva che il ricorrente, con le repliche, ha introdotto domande nuove rispetto al ricorso introduttivo. Le Disposizioni ABF prevedono che entro il termine perentorio di venticinque giorni il cliente possa depositare una memoria di replica, restando però preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, in sede di replica è ammissibile solo una puntualizzazione delle domande già proposte: ne consegue l’inammissibilità delle nuove domande.

Il Collegio esamina poi la richiesta di dichiarare l’inesigibilità del credito sino all’adempimento degli obblighi documentali. Così interpretata, la domanda mira a un facere infungibile e come tale è sottratta alla competenza dell’ABF.

Nel merito, il Collegio accerta che il cliente ha chiesto in data 21/10/2025 la documentazione elencata e che l’intermediario ha risposto il 27/11/2025 producendo contratto, estratto conto certificato, dichiarazione di cessione e costituzione in mora. La richiesta di prova dell’erogazione, tuttavia, non è stata preceduta da reclamo e, comunque, non rientra nel limite temporale del decennio, risalendo il prestito al 2005.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15404/2021, secondo cui il diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto, è soggetto all’art. 119, comma IV, TUB. Per pacifico orientamento dell’ABF, invece, la copia dei documenti contrattuali non rientra in tale alveo, ma nell’art. 117 TUB, con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto e irrilevanza del diverso termine dell’art. 119 (richiamate le decisioni dei Collegi di Bologna n. 16516/2017, Bari n. 6548/2018 e Roma n. 6137/2021).

Alla luce di tali principi, il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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