Surroga del mutuo, addebito della rata e interessi bagatellari non rimborsabili (ABF Collegio di Milano n. 783 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di surroga del mutuo, l’addebito della rata successivo all’estinzione del rapporto originario integra un prelievo indebito, ma il rimborso tardivo con valuta retrodata al giorno dell’addebito non esonera dal vagliare le ulteriori pretese. La richiesta di interessi moratori ex art. 1224 c.c. va rideterminata secondo la formula capitale x tasso x giorni / 365 e il tasso legale vigente; ove il risultato sia di importo manifestamente bagatellare, la domanda non trova ingresso nel procedimento ABF. Quanto al danno non patrimoniale, non è configurabile il danno in re ipsa: spetta al ricorrente provare il pregiudizio concretamente subito, non potendosi supplire alla carenza di prova con la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un mutuo con addebito della rata mensile su un conto corrente acceso presso lo stesso istituto. Nel luglio 2025 trasferiva il finanziamento per surrogazione a un altro intermediario. Il 31.07.2025 la banca originaria prelevava comunque dal conto € 818,41 a titolo di rata, determinando un doppio addebito. Seguiva reclamo e, non ottenendo riscontro, ricorso all’ABF con domanda di rimborso della somma, interessi moratori ex art. 1224 c.c., risarcimento del danno non patrimoniale di € 1.000,00 e rifusione delle spese legali e della quota di avvio della procedura.
L’intermediario controdeduceva che la rata si era consolidata il 15.07.2025, prima dell’estinzione del rapporto, e che le procedure interbancarie consentivano lo storno solo entro otto settimane. Il 17.10.2025 restituiva € 818,41 con valuta 31.07.2025, contestando ogni ulteriore pretesa. In replica il ricorrente insisteva su interessi e risarcimento, quantificando gli interessi in € 3.191,79; l’intermediario offriva € 3,50.
La motivazione del Collegio
Il Collegio prende atto dell’avvenuta restituzione dell’importo indebitamente prelevato e concentra l’esame sulle domande residue. Sul fronte degli interessi, conferma l’erroneità del calcolo del ricorrente, sia per la formula matematica adottata sia per l’individuazione del tasso applicabile, richiamando la corretta impostazione capitale x tasso x giorni / 365.
Rideterminato l’importo in € 3,50, il Collegio lo qualifica di natura bagatellare e richiama l’orientamento consolidato dei Collegi secondo cui le pretese economiche manifestamente bagatellari non trovano ingresso nel procedimento ABF, citando le decisioni del Collegio di Bologna n. 2641/2025 e n. 20123/2020 e del Collegio di Napoli n. 23984/2018.
Quanto al danno non patrimoniale da perdita di tempo, stress e asserito abuso dell’intermediario, il Collegio rileva che il rimborso, pur tardivo, è stato effettuato con valuta al giorno dell’addebito e che il ricorrente non produce alcuna documentazione a sostegno del pregiudizio affermato. Richiama quindi il principio per cui non è configurabile il danno in re ipsa e spetta al danneggiato provare il pregiudizio concreto ai fini della quantificazione, secondo l’insegnamento di Cass. n. 7211/2009 e della decisione del Collegio di Milano n. 26550/2019.
Il Collegio aggiunge che la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone provata l’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità di quantificarne il preciso ammontare; non può quindi surrogare il mancato accertamento della prova, come precisato da Cass. n. 10607/2010 e dalle decisioni del Collegio di Milano n. 26550/2019 e n. 15377/2018. Il ricorso è pertanto infondato e non meritevole di accoglimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni