Revoca NCC legittima per servizio svolto fuori dal territorio comunale (TAR Puglia n. 384 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente è legittima quando il titolare abbia stabilmente esercitato l’attività fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato il titolo, così da non soddisfare le esigenze dell’utenza locale. L’obbligo di territorialità non è venuto meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità del ritorno in rimessa al termine di ogni singolo servizio: resta fermo che il servizio deve essere reso in via prevalente a favore della comunità del Comune autorizzante o di zone limitrofe nell’ambito provinciale. Le sanzioni previste dall’art. 11-bis della legge n. 21/1992 incidono sull’iscrizione al ruolo e non assorbono il distinto potere del Comune di disporre la revoca del titolo al ricorrere dei presupposti. La mancata utilizzazione della rimessa legittima la sanzione pecuniaria prevista dal regolamento comunale. La prova dell’inosservanza può desumersi da indizi gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di un’autorizzazione per autonoleggio con conducente rilasciata nel 2015 da un Comune pugliese, con sede e rimessa nel medesimo territorio. Nel 2021 conferiva la licenza a una società con sede in altra Regione, impegnata come fornitrice di un servizio di trasporto per una produzione cinematografica da svolgersi fuori dalla Regione Puglia.

Il Comune, dopo una prima revoca annullata in sede cautelare, avviava un nuovo procedimento e adottava un secondo provvedimento di revoca, contestando la sospensione ingiustificata del servizio nel territorio comunale per oltre trenta giorni consecutivi, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato stazionamento del veicolo nella rimessa dichiarata. La ricorrente impugnava la determinazione e gli atti presupposti, compreso il regolamento comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 3 della legge n. 21/1992 e dall’art. 11 della stessa legge, come modificato dal D.L. n. 135/2018. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2020, che ha caducato l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa, ritenendolo sproporzionato e fonte di aggravio irragionevole.

Tale pronuncia non elimina però il cosiddetto obbligo di territorialità. La Corte costituzionale ha confermato che il servizio NCC è destinato a soddisfare in via complementare le esigenze delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune autorizzante. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 1703 del 2021: il collegamento stabile con il territorio si mantiene, essendo escluso solo il ritorno in rimessa tra un servizio e l’altro.

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che la ricorrente ha ammesso di aver svolto nel periodo considerato il servizio esclusivamente fuori dalla Regione, senza mai rientrare nel Comune. Le relazioni della Polizia Locale, assistite da fede privilegiata, confermano l’assenza del veicolo dalla rimessa e dal territorio comunale. I “rapportini” prodotti solo nel 2024 sono giudicati inammissibili perché tardivi e, comunque, privi dei requisiti formali imposti dalla legge e dal regolamento, dunque inutilizzabili.

Quanto alla doglianza sull’art. 11-bis della legge n. 21/1992, il Collegio chiarisce che le sanzioni sul ruolo camerale non escludono il potere del Comune di revocare l’autorizzazione: si tratta di piani distinti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. La revoca ha, nella specie, natura sanzionatoria e risponde all’accertata violazione dei vincoli di esercizio. Infine, la sanzione pecuniaria è legittima, essendo provato che il veicolo non stazionò mai nella rimessa dichiarata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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