Porto d’armi: rileva l’inaffidabilità del familiare convivente per il diniego (TAR Puglia n. 385 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, primo comma, legge n. 110/1975, sicché non configura un diritto assoluto ma un’attività soggetta ad ampia discrezionalità amministrativa dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.. Il giudizio di non affidabilità all’uso delle armi può fondarsi anche su fatti riguardanti i soggetti conviventi con l’istante, pur estranei alla gestione delle armi e privi di rilievo penale, ove il contesto socio-familiare renda le armi accessibili a un terzo verso cui sussistano fondate ragioni di sospetto. Non occorre un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato né un abuso già comprovato, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e non sanzionatoria. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla verifica del travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, non potendosi sostituire alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Brindisi il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’Amministrazione, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 del 28 settembre 2022, integrata da un ulteriore preavviso del 9 gennaio 2023, respingeva l’istanza con decreto del 29 marzo 2023, notificato il 16 aprile 2023.

La ragione ostativa risiedeva nella coabitazione con un familiare nei cui confronti emergevano condizioni ostative alla detenzione di armi. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, lamentando il deficit di motivazione e la mancata valutazione della memoria procedimentale del 4 novembre 2022, oltre all’erronea lettura dei presupposti. Il Ministero dell’Interno si costituiva; la Questura non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo ordine di censure. L’Autorità questorile dà espressamente atto di aver esaminato le osservazioni procedimentali, sia pure senza ravvisarvi elementi di novità. Richiamando l’art. 3 legge n. 241/1990, il Tribunale ricorda che l’Amministrazione non è tenuta a una formale e analitica confutazione delle deduzioni partecipative, essendo sufficiente un’esternazione motivazionale che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento.

Sul nucleo sostanziale, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il porto d’armi è eccezione al normale divieto di portare le armi e si caratterizza per l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità di Pubblica Sicurezza dagli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza.

Il punto centrale è la rilevanza del contesto socio-familiare. Il diniego può trovare fondamento in una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi ma un terzo convivente verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato. I provvedimenti inibitori, del resto, hanno natura cautelare, non punitiva, e mirano a prevenire abusi a tutela dell’incolumità dei consociati.

Nel caso concreto, la nota del Commissariato di P.S. di Mesagne del 17 settembre 2022 e la nota informativa del Comando Provinciale Carabinieri del 6 agosto 2022 documentano a carico del figlio convivente plurimi precedenti, tra cui una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, oltre a un omicidio colposo e a un deferimento per percosse. Tali indici oggettivi sorreggono un giudizio di inaffidabilità coerente nelle premesse e nelle conclusioni, immune da illogicità, irrazionalità o errori manifesti.

Il Collegio aggiunge che il ricorrente non ha rappresentato in sede procedimentale le modalità di custodia del fucile e che, in ogni caso, i pericoli di abuso legati all’accessibilità dell’arma al figlio convivente sono così intensi da non rendere sufficienti misure cautelative di conservazione. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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