Responsabilità dell’amministrazione per cancellazione illegittima dall’elenco RIES (Cons. Stato n. 3479 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di un’impresa dall’elenco dei soggetti abilitati alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento, disposta sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, integra gli estremi dell’illegittimità e apre alla responsabilità risarcitoria dell’amministrazione. La colpa dell’Agenzia non è esclusa dalla supposta oscurità del quadro normativo, quando la disciplina sia da tempo vigente e l’amministrazione disponga di competenze settoriali specifiche. Le indicazioni non vincolanti di un ente locale non esonerano l’Agenzia dal dovere di verificarne la fondatezza prima di adottare un provvedimento lesivo. Il danno da lucro cessante si liquida equitativamente, avendo riguardo ai dati economici come indici di attendibile possibilità di guadagno e non all’esatto ammontare. Il danno da sottoposizione a procedimento penale non è risarcibile, difettando il nesso di causalità immediata e diretta con il provvedimento amministrativo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva cancellato l’impresa individuale della ricorrente dall’elenco RIES, ritenendo che l’autorizzazione alla rivendita di tabacchi non costituisse titolo per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del t.u.l.p.s. e che mancasse l’autorizzazione ex art. 86 del t.u.l.p.s. Il provvedimento era stato annullato dalla Sezione VII di questo Consiglio, che aveva fatto salvo il riesercizio del potere.
Dopo la reiscrizione, la parte ha chiesto al TAR Lazio il risarcimento dei danni: il mancato guadagno per il periodo di estromissione e le conseguenze, patrimoniali e non, di un procedimento penale avviato per le dichiarazioni rese. Il TAR ha accolto parzialmente la domanda, liquidando in via equitativa euro ventimila, e ha respinto il ristoro dei danni da procedimento penale. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello principale. La colpa dell’amministrazione non può escludersi per la scarsa chiarezza del quadro normativo. La precedente sentenza di annullamento aveva già evidenziato come, per le attività ricomprese nell’art. 86 del t.u.l.p.s. e nell’art. 158 del regolamento di esecuzione, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio svolgano anche funzione di autorizzazione.
La disciplina è da tempo vigente e l’Agenzia dispone di competenze specifiche e settoriali in materia. Non sussisteva alcuna particolare complessità fattuale, giacché la questione si esauriva nella verifica della portata della s.c.i.a. e nell’ascrivibilità della somministrazione di bevande e pastigliaggi al relativo genus. Anche la condotta del Comune non scusa: la nota comunale non era vincolante e l’Agenzia avrebbe dovuto vagliarne la correttezza, essendo emersa una condotta negligente per l’omessa verifica prima di un provvedimento fortemente incisivo sugli interessi economici del privato.
Quanto all’istanza di chiamata in causa del Comune, la reiezione implicita da parte del primo giudice è desumibile dalla decisione incentrata sulla responsabilità dell’Agenzia. L’art. 28, comma 3, c.p.a. rimette a una valutazione ampiamente discrezionale del giudice la chiamata del terzo, distinguendosi dall’art. 107 c.p.c. In ogni caso, la responsabilità esclusiva dell’Agenzia esclude la necessità e persino l’opportunità della chiamata.
L’appello incidentale è parzialmente fondato. Il pregiudizio da estromissione è lucro cessante, non danno emergente, e la sua quantificazione non può coincidere con i guadagni degli anni 2019 e 2020 moltiplicati per il periodo di impedimento. I dati economici costituiscono meri indici di attendibile possibilità di guadagno. Il TAR ha però operato una drastica riduzione senza considerarle. Valutato il periodo segnato dalle chiusure per l’emergenza sanitaria, il Collegio liquida equitativamente euro quarantamila, somma onnicomprensiva di interessi e rivalutazione anteriori alla pubblicazione.
Il motivo sul procedimento penale è infondato. L’instaurazione del procedimento per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. dipese dalle autonome valutazioni della Procura e del Giudice, non dall’amministrazione, e difetta il nesso di causalità immediata e diretta richiesto dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ. Restano escluse le ipotesi dell’art. 1227 c.c., che presuppongono comunque il nesso causale e la responsabilità del danneggiante.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 107 c.p.c. – Intervento per ordine del giudice
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico