Spillatura lista elettorale ammessa se provata la consapevolezza dei firmatari (TAR Liguria n. 362 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La congiunzione dei fogli aggiuntivi recanti le sottoscrizioni di presentazione di una lista elettorale mediante semplice spillatura non integra di per sé causa di esclusione della lista. In assenza di una previsione espressa nella normativa primaria e nelle istruzioni ministeriali che imponga uno specifico quomodo di collazione — timbri, sigle o firme — la sanzione espulsiva contrasta con i principi di legalità, affidamento, buona fede e favor partecipationis. Il giudice amministrativo deve verificare in concreto se ricorrano circostanze particolari idonee a dimostrare che i sottoscrittori fossero consapevoli dell’identità della lista sostenuta. Tra queste rilevano la spillatura anteriore alle firme, la raccolta presso un unico punto, l’indicazione del nome della lista nei fogli aggiuntivi e la dimensione ridotta del Comune.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato Sindaco di una lista civica, impugna il verbale con cui la Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato ed escluso la lista dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali. Le sottoscrizioni erano state raccolte su moduli ministeriali composti da un atto principale e da atti separati, privi, nelle pagine successive alla prima, del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, e uniti tra loro con semplice spillatura.
La Commissione ha fondato la ricusazione su tre rilievi: mancanza, nei fogli aggiuntivi, di contrassegno ed elenco dei candidati; separazione dei fogli uniti solo da spillatura; assenza di timbro. Il ricorrente deduce l’assenza di alcuna prescrizione normativa sulle modalità di congiunzione e l’idoneità della spillatura, in presenza di ulteriori circostanze, a garantire la consapevolezza dei firmatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Gli artt. 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 impongono che i moduli rechino il simbolo della lista e i dati dei candidati e dei sottoscrittori, ma non contengono alcun obbligo di congiunzione dei fogli. Nemmeno le Istruzioni ministeriali dell’aprile 2024 — ai punti 1.3.3 e 3.4.2 — prevedono la spillatura, il timbro o altra modalità di collazione.
Il Tribunale non ignora l’orientamento consolidato che richiede un’unione stabile dei fogli, non risultante da semplice spillatura (Cons. Stato, Sez. II, n. 4203 del 2022; Sez. III n. 3025 del 2019; Sez. III n. 3069 del 2018; Sez. V n. 2391 del 2014). Rileva però che tale indirizzo ha conosciuto recenti adattamenti: la congiunzione con spillatura è sufficiente se ricorrono circostanze particolari che salvaguardino la consapevolezza dei firmatari (Cons. Stato, Sez. II, n. 4211 e n. 4222 del 2023).
Su questa base il giudice accerta la fattispecie. La spillatura è avvenuta prima dell’apposizione delle sottoscrizioni, cosicché gli elettori hanno potuto sfogliare il modulo e vedere simbolo ed elenco. Le firme sono state tutte raccolte presso il point del candidato Sindaco. Nei secondi fogli è riportato il nome della lista nel campo del responsabile del trattamento dei dati. Il Comune ha meno di tremila abitanti, con organizzazione e competenze tecniche ridotte.
Da qui la conclusione. In difetto di espressa prescrizione, l’esclusione fondata sulle modalità di unione dei fogli viola il principio di legalità e il favor partecipationis, specie in un procedimento finalizzato all’esercizio del diritto costituzionale di voto. L’effetto invalidante va limitato alle sole anomalie che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e riammissione della lista e dei candidati alla competizione elettorale. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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