Pregiudiziale penale e sanzione disciplinare militare tra discrezionalità e proporzionalità (TAR Calabria n. 1994 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pregiudiziale penale obbligatoria, ai sensi dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, la sospensione del procedimento disciplinare militare presuppone che il militare alleghi elementi concreti, anche solo indiziari ma verosimili, idonei a ricondurre i fatti contestati all’esercizio delle funzioni istituzionali. In difetto di tale allegazione, l’obbligo di sospensione non è configurabile. Quanto alla pregiudiziale penale facoltativa, l’Amministrazione gode di ampio potere discrezionale, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o della macroscopica maggiore attendibilità della tesi ricorsuale. Il principio di proporzionalità e gradualità della sanzione va valutato avendo riguardo alla dimensione unitaria delle condotte e al contesto funzionale, restando la sanzione adeguata ove le violazioni dei doveri di lealtà e affidabilità siano oggettivamente integrate.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui il Comando Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione. Le contestazioni riguardavano accessi abusivi al sistema informatico in dotazione e omessa denuncia di reato, fatti emersi nell’ambito di un più ampio quadro investigativo di competenza dell’autorità giudiziaria.
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 per mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di pregiudiziale penale obbligatoria, assumendo che i fatti fossero stati compiuti nello svolgimento delle funzioni. In subordine, lamentava il cattivo esercizio della pregiudiziale penale facoltativa, per eccesso di potere e illogicità. Infine, contestava la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, richiamando gli artt. 1355 e 1357 del d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 2149 del medesimo decreto. L’Amministrazione si costituiva, invocando l’ampia discrezionalità e il notevole allarme sociale e funzionale delle condotte. In sede cautelare la tutela interinale era respinta.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio rileva che il ricorrente non ha allegato elementi concreti, neppure di natura indiziaria ma verosimili, idonei a qualificare gli accessi alle banche dati come attività direttamente riconducibili all’esercizio delle funzioni istituzionali. Non risulta pertanto soddisfatto l’onere di allegazione previsto dall’art. 64 c.p.a.. Il militare avrebbe dovuto prospettare circostanze capaci di rendere plausibile l’inquadramento degli accessi contestati nell’alveo delle ordinarie attività operative.
L’assenza di deduzioni o accertamenti tecnici in tal senso impedisce di configurare un rapporto di subordinazione necessaria e vincolata tra contestazioni disciplinari e accertamento penale. La pretesa pregiudizialità penale obbligatoria non trova dunque ancoraggio nelle allegazioni, con la conseguenza che il procedimento disciplinare è correttamente giunto al suo esito.
Sul secondo motivo, il TAR riconosce che l’Amministrazione conserva un ampio potere discrezionale sulla sospensione facoltativa, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità. Nel caso concreto i fatti non presentano un livello di complessità tale da postulare la sospensione. La peculiarità delle contestazioni, per la loro attitudine a infettare ulteriori attività di indagine e l’immagine del Corpo, impone un intervento disciplinare rapido. La scelta di proseguire non è quindi irragionevole.
Sul terzo motivo, in tema di omessa denuncia, le risultanze della captazione sono inequivoche e consentono una lettura orientata verso una proposta corruttiva. L’obbligo di segnalazione, pur non richiedendo la certezza propria dell’accertamento penale, implica elementi ragionevoli e oggettivamente percepibili, nel caso integrati dal contenuto della conversazione, non neutralizzato da ricostruzioni alternative. Quanto agli accessi abusivi, le deduzioni del ricorrente sono generiche e non dimostrano esigenze operative reali.
Il complesso delle condotte, valutato nella dimensione unitaria e nel contesto funzionale, integra una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e affidabilità inerenti al giuramento. La sanzione si pone in rapporto di adeguatezza rispetto alla natura e rilevanza delle violazioni. Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione delle peculiarità del caso e della recente modifica del regime della pregiudizialità penale.
Nota della Redazione
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