Revoca del nulla osta all’ingresso illegittima per mancato bilanciamento degli interessi (TAR Campania n. 2777 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di buona fede del cittadino straniero e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, si determina una particolare condizione soggettiva che merita tutela, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Non possono essere addebitate al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario, dovendosi valorizzare il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale. L’amministrazione non può applicare in modo automatico e meccanicistico la revoca, ma deve operare un bilanciamento degli interessi, valutando la possibilità di consentire la permanenza in Italia tramite il rilascio di un permesso di soggiorno alla luce del nuovo rapporto di lavoro documentato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta e il relativo visto. Giunto sul territorio nazionale, ha segnalato la propria presenza e ha chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli la fissazione di un appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno.

In occasione dell’appuntamento, il datore di lavoro originario non si è presentato e non ha prodotto la documentazione richiesta; gli operatori hanno quindi notificato il preavviso di revoca. Il ricorrente ha depositato la documentazione in suo possesso e, per il tramite del difensore, ha trasmesso una memoria rappresentando di essere stato assunto da altro datore di lavoro e chiedendo il subentro del nuovo datore o, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione. La Prefettura ha comunque adottato il provvedimento di revoca. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR, che ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2187 del 25 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando la giurisprudenza dello stesso TAR secondo cui, in presenza di buona fede del cittadino straniero e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, si configura una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela.

Il giudice ha valorizzato il principio di proporzionalità e di ragionevolezza, escludendo che le mancanze del datore di lavoro originario possano essere addebitate al lavoratore. Ha invece sottolineato la necessità di considerare il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale.

Il TAR ha richiamato i propri precedenti sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025, nonché Cons. Stato, sent. n. 1977 del 2025.

Nel caso di specie, l’amministrazione non ha operato il bilanciamento di interessi che la giurisprudenza ritiene doveroso in fattispecie analoghe. Anziché applicare in modo automatico la sanzione della revoca, avrebbe dovuto considerare che il ricorrente, nelle more, aveva trovato lavoro con altro datore, circostanza comunicata in sede procedimentale, valutando la possibilità di consentire la permanenza in Italia tramite il rilascio di un permesso di soggiorno alla luce del nuovo rapporto di lavoro documentato.

Il provvedimento di revoca è stato pertanto annullato. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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