Sospensione cautelare indagato polizia penitenziaria natura precauzionale sindacato limitato (TAR Emilia-Romagna n. 1357 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio disposta ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992 ha natura precauzionale, non disciplinare né sanzionatoria, e costituisce un rimedio provvisorio a tutela del prestigio e del buon andamento dell’Amministrazione. Essa prescinde da ogni accertamento sulla fondatezza dei reati contestati, essendo sufficiente la loro particolare gravità ad integrare il presupposto legale. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è giustificata dalle particolari esigenze di celerità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990. Il relativo potere è connotato da elevata discrezionalità ed è sindacabile in sede di legittimità solo per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria impugnava il decreto con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ne aveva disposto la sospensione dal servizio, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992. Il provvedimento era stato adottato all’esito di una perquisizione informatica, a seguito della quale il dipendente risultava indagato, in un procedimento penale, per una serie di reati, tra cui la partecipazione a un’organizzazione illecita finalizzata alla diffusione abusiva di contenuti di piattaforme televisive. Il ricorrente deduceva, con tre motivi, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, la mancata valutazione della provvisorietà delle imputazioni, e il difetto di proporzionalità della misura, evidenziando di essere l’unica fonte di reddito del proprio nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, qualificando la sospensione ex art. 7 d.lgs. n. 449/1992 come misura di natura precauzionale, volta a tutelare l’interesse dell’Amministrazione al proprio prestigio e al buon andamento, in presenza di fatti di particolare gravità.
In primo luogo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta legittima, ricorrendo le “particolari esigenze di celerità del procedimento” previste dall’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, desumibili dalla gravità dei reati ipotizzati e dal pericolo per l’ordine e la sicurezza. Secondo il Collegio, non spetta all’Amministrazione accertare la fondatezza delle accuse, ma solo valutare l’incidenza dei fatti sull’immagine dell’Istituzione; la provvisorietà dei capi d’imputazione e la condotta precedentemente irreprensibile del dipendente non assumono quindi rilievo.
Con riguardo al motivo sulla proporzionalità, il Tribunale ha infine chiarito che, una volta riscontrata la gravità dei fatti, la valutazione dell’Amministrazione è limitata al pregiudizio per l’Istituzione, senza dover bilanciare la posizione personale e familiare del dipendente, la cui considerazione non è richiesta dalla norma.
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Nota della Redazione
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