Revoca del nulla osta e mancata convocazione per il contratto di soggiorno (TAR Campania n. 5572 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è illegittima per difetto di istruttoria quando l’amministrazione, pur avendo avviato il procedimento di revoca per carenza documentale, non convoca le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e non consente al datore di lavoro di integrare la documentazione che lo stesso era in grado di produrre. Il potere di verifica riservato dall’ufficio sull’autenticità dell’asseverazione e sull’attestazione di indisponibilità di lavoratori non giustifica la definizione del procedimento in senso sfavorevole prima dell’esito di tale verifica. Il contraddittorio procedimentale, attuato mediante la sola notifica del preavviso di diniego, non assorbe l’obbligo di convocazione previsto dalla disciplina sull’immigrazione, che costituisce la sede naturale per il completamento della documentazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto nel maggio 2023 due nulla osta all’ingresso per l’assunzione di altrettanti lavoratori stranieri. Nel novembre 2024 la Prefettura ha disposto la revoca di entrambi i provvedimenti, rilevando l’assenza, nell’istanza, del documento di asseverazione e dell’attestazione relativa alla verifica dell’indisponibilità di lavoratori italiani per la specifica mansione.

La società ha impugnato i due provvedimenti davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 3 bis, del d. lgs. n. 286 del 1998: non sarebbe stata convocata presso gli uffici competenti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sede in cui avrebbe potuto integrare la documentazione, peraltro già in suo possesso e successivamente depositata in giudizio. L’amministrazione ha resistito sostenendo la piena attuazione del contraddittorio mediante la notifica del preavviso di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per l’inscindibile connessione tra le controversie e li esamina nel merito. Il nucleo della doglianza non è la mancata notifica degli atti infraprocedimentali, bensì la mancata nuova convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nelle more della verifica affidata agli uffici.

Il Tribunale ritiene plausibile la tesi della ricorrente. La società aveva rappresentato di essersi riservata, con gli addetti al SUI, di far verificare l’autenticità del documento di asseverazione e l’attestazione di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale. Tali atti, di data antecedente alla revoca, sono stati effettivamente versati agli atti del giudizio: circostanza che conferma la disponibilità della documentazione e la sua riconducibilità alla fase procedimentale.

Ne deriva la fondatezza della censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’amministrazione ha definito il procedimento in senso negativo senza esperire la verifica che essa stessa aveva riservato, e senza consentire l’integrazione nella sede prevista dalla legge. Il percorso argomentativo valorizza il rapporto tra il potere di controllo prefettizio e l’obbligo di convocazione, escludendo che la notifica del preavviso possa esaurire il contraddittorio quando la carenza contestata è superabile con l’apporto del privato.

Gli atti impugnati sono pertanto annullati. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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