Contributo AGCom subordinato al nesso con i costi effettivi (TAR Lazio n. 6996 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina la misura del contributo dovuto dagli operatori del settore è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione laddove non dia conto, con riferimento a ciascuna voce di costo, della sua riconducibilità alle attività espressamente indicate dall’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE (ora art. 16 della Direttiva 2018/1972), secondo un criterio di stretta pertinenza. A tal fine, non è sufficiente la prospettazione di un generico beneficio per tutti gli operatori del mercato, né la mera affermazione che talune attività siano svolte a favore del settore; occorre invece che l’Autorità indichi le ragioni per cui ciascuna funzione rientra tra quelle effettivamente finanziabili. La pendenza di un giudizio di appello su una fattispecie analoga non costituisce situazione eccezionale idonea a giustificare il rinvio della trattazione della causa, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera AGCom n. 409/22/CONS, con cui l’Autorità ha determinato misura e modalità di versamento del contributo per l’anno 2023, nonché gli atti connessi. Con successivi motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione alla delibera n. 453/24/CONS, recante il rendiconto dei costi amministrativi per l’anno 2023. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che l’Autorità aveva incluso nel computo del contributo voci di spesa non riconducibili alle attività per le quali l’art. 16 del d.lgs. n. 259/2003 consente il prelievo, come le funzioni di tutela dei consumatori e quelle trasversali del Segretariato Generale, senza fornire alcuna evidenza motivazionale del nesso con le attività di cui alla normativa unionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio avanzata dall’Autorità, fondata sulla pendenza di appelli avverso sentenze che avevano annullato analoghe delibere per il 2022. Il TAR ha chiarito che la pendenza di giudizi di appello non integra una situazione eccezionale ex art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., non incidendo sull’effettività del diritto di difesa nel giudizio odierno, atteso che le parti non hanno la disponibilità dei tempi del processo.
Nel merito, richiamando le proprie sentenze nn. 9719 e 9784/2025, il TAR ha accolto il ricorso principale, ravvisando il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione. L’Autorità non ha indicato alcun elemento idoneo a ricondurre le funzioni contestate dalla ricorrente a quelle espressamente previste dall’art. 12 della Direttiva autorizzazioni, come interpretate dalla giurisprudenza unionale. In particolare, sono state ritenute non sufficientemente motivate l’inclusione dei costi per attività di tutela dei consumatori, per il rilascio di pareri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e per le strutture trasversali come il Segretariato Generale.
Il TAR ha inoltre respinto le difese dell’Autorità, secondo cui tali attività produrrebbero un beneficio indiretto per gli operatori. Siffatte affermazioni generiche non soddisfano l’onere di dimostrare la sussistenza di un nesso di stretta pertinenza tra i costi e le attività finanziabili, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa. La semplice circostanza che un’attività non possa a priori escludersi dall’ambito della Direttiva non esime l’Autorità dall’obbligo di motivare, in concreto, la riferibilità di ciascuna funzione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, il Collegio ne ha dichiarato la fondatezza per illegittimità derivata, discendente dall’inclusione nel rendiconto 2023 dei contributi riscossi sulla base delle delibere annullate con l’accoglimento del ricorso principale. L’illegittimità degli atti presupposti si riverbera, quindi, sul rendiconto che ne ha recepito gli effetti. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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