Revoca del nulla-osta e disinteresse del datore di lavoro nella procedura (TAR Toscana n. 685 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro, la revoca del nulla-osta adottata dalla Prefettura per la mancata presentazione del datore di lavoro e del lavoratore all’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno è legittima quando il datore di lavoro, unico soggetto abilitato ad avviare il procedimento, non offra la prova positiva del proprio fattivo adoperarsi per il buon esito della pratica. La mera allegazione di una dichiarazione priva di data non integra tale prova. La valutazione di legittimità va condotta con riferimento allo stato degli atti al momento dell’adozione del provvedimento. Il disinteresse del datore di lavoro costituisce base adeguata del provvedimento di revoca.
Il Fatto
Il lavoratore ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la revoca del nulla-osta all’ingresso per motivi di lavoro, originariamente concesso su domanda del datore di lavoro. Il provvedimento è stato notificato al solo datore di lavoro e non al lavoratore. A fondamento della revoca la Prefettura pone la mancata presentazione di entrambi all’appuntamento fissato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il ricorrente deduce, tra l’altro, il mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti, l’invio delle comunicazioni alla sola PEC del datore di lavoro e la presentazione di quest’ultimo in Prefettura, entro il termine, con i documenti necessari e la richiesta di un nuovo appuntamento. La difesa erariale eccepisce ulteriormente che la posizione non sarebbe regolarizzabile per difetto della comunicazione all’Ispettorato del Lavoro. La domanda cautelare è stata accolta con bilanciamento degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso incentrando l’analisi sul comportamento del datore di lavoro, soggetto abilitato ad avviare il procedimento. Il punto decisivo è processuale prima che sostanziale: non vi è in atti alcuna prova che il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, si sia recato presso l’amministrazione a chiedere un nuovo appuntamento con i documenti necessari.
La dichiarazione del datore di lavoro allegata dal ricorrente è priva di data e, come tale, non fornisce alcuna attendibile prova. Il Tribunale rileva che non risulta nemmeno l’invio di una PEC con cui si chiedesse un nuovo appuntamento o si allegassero i documenti. La censura sulla mancata attivazione dell’amministrazione resta quindi sfornita di supporto probatorio.
Da ciò deriva che il provvedimento impugnato si fonda legittimamente su un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, non essendo stata fornita la prova positiva del suo fattivo adoperarsi per il buon esito della pratica. Il Collegio precisa che la legittimità va valutata in base allo stato degli atti al momento dell’adozione della revoca.
Le censure relative alla notifica al lavoratore e alla trasmissione delle comunicazioni alla sola casella PEC del datore non vengono esaminate in modo autonomo, perché assorbite dalla ritenuta legittimità del provvedimento sotto il profilo sostanziale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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