Asseverazione del professionista e comunicazione alla DPL nel nulla-osta al lavoro (TAR Toscana n. 686 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’asseverazione richiesta dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998 può essere validamente sottoscritta da un professionista diverso dal consulente del lavoro, purché questi abbia effettuato la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro prescritta dall’art. 1 della legge n. 12/1979. La comunicazione è idonea anche quando richiami soltanto l’art. 2 della legge n. 12/1979, che descrive l’oggetto dell’attività, senza menzionare espressamente l’art. 1. Ne consegue l’illegittimità della revoca del nulla-osta fondata sul preteso difetto del requisito, per non avere l’Amministrazione considerato efficace l’asseverazione prodotta.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di datore di lavoro, impugna quindici provvedimenti emessi dalla Prefettura di Grosseto tra il 9 e il 12 agosto 2024. Con essi è stata disposta la revoca del nulla-osta all’ingresso per motivi di lavoro, originariamente concesso in favore di quindici lavoratori su domanda dello stesso datore.
Le revoche si fondano sull’assunto che non sarebbe stato prodotto il modello di asseverazione ai sensi dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, come precisato dalla circolare ministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023 e dall’art. 24-bis del TUI, corredato del tesserino di iscrizione all’ordine del professionista sottoscrittore. Il ricorrente contesta tale rilievo e chiede l’annullamento degli atti.
La Motivazione della Corte
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha svolto una difesa parzialmente diversa. Ha sostenuto che le pratiche non sarebbero regolarizzabili perché l’asseverazione risultava redatta da un ragioniere commercialista che non aveva effettuato la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro prevista dall’art. 1 della legge n. 12/1979, richiamato dall’art. 24-bis, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente ha replicato producendo la comunicazione del professionista, recante il protocollo di arrivo della Direzione Provinciale del Lavoro. In essa il professionista dichiara di svolgere, per conto dei propri clienti datori di lavoro, tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
Il Collegio ritiene che tale documentazione dimostri il possesso del requisito di legge, richiamando sul punto un proprio precedente analogo (sentenza n. 244 del 10 febbraio 2025). Respinta è invece la tesi secondo cui la comunicazione sarebbe inidonea perché riferita al solo art. 2 della legge n. 12/1979 e non anche all’art. 1.
La distinzione è netta. L’art. 1 consente ai consulenti del lavoro di svolgere gli adempimenti del datore senza ulteriori condizioni, mentre per le altre categorie professionali, tra cui i ragionieri commercialisti, prescrive la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intendono operare. L’art. 2, dal canto suo, si limita a descrivere l’oggetto dell’attività dei consulenti del lavoro.
Da qui la conclusione: poiché i professionisti diversi dai consulenti sono tenuti alla comunicazione, questa può essere redatta richiamando l’art. 2 al solo fine di descrivere l’attività, senza necessità di un espresso rinvio all’art. 1 per la sua efficacia ai sensi dell’art. 24-bis del TUI. Il contegno dell’Amministrazione è pertanto illegittimo per non aver considerato efficace l’asseverazione ai fini dell’esito delle pratiche. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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