Poteri del commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2715 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per la formazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente integrano gli estremi dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo dichiara l’inadempimento, assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite distratte in favore dei difensori quando su di esse non sia stata proposta autonoma azione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1507/2023 depositata il 27.04.2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero all’attribuzione del beneficio e al rimborso delle spese di lite.
Passata la sentenza in giudicato e notificata ritualmente, il Ministero non eroga quanto dovuto. La docente propone allora ricorso al TAR Lombardia per l’ottemperanza, chiedendo il rilascio della carta per gli anni riconosciuti. Il Ministero si costituisce ma non formula alcuna deduzione sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica dell’inerzia dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro. Il percorso argomentativo muove dal dato temporale: rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha contestato il credito nell’an né nel quantum, e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Su queste basi il Tribunale dichiara l’inottemperanza.
Quanto all’ambito dell’esecuzione, il Collegio precisa che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano e distratte in favore dei difensori, poiché per esse non è stata esperita autonoma azione nel giudizio.
Il Tribunale assegna quindi al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il ricorso è accolto nei limiti esposti; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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