Revoca del nulla osta e obbligo di termine per nuovo datore (TAR Liguria n. 444 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, decreto-legge n. 73/2022, non è circoscritta agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a ogni ipotesi di carenza dei requisiti prescritti per l’ingresso, compresa l’appartenenza dell’attività ai settori produttivi contemplati dal decreto-flussi. Tale revoca costituisce atto di ritiro riconducibile alla decadenza, espressione di potere vincolato di controllo. Il rilascio del nulla osta in un procedimento che posticipa le verifiche non genera tuttavia un affidamento incolpevole in capo allo straniero. Ne consegue che, in ossequio ai canoni di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, l’Amministrazione deve assegnare un termine congruo per individuare un nuovo datore di lavoro nei settori ammessi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Genova ha respinto l’istanza di assunzione presentata dal suo datore di lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, revocando contestualmente il nulla osta in precedenza rilasciato. L’Ispettorato territoriale del lavoro aveva comunicato che il codice ATECO attribuito all’attività non rientrava tra i settori previsti dal decreto-flussi.

Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di buona fede e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, avendo già ottenuto il visto e fatto ingresso in Italia sul presupposto del nulla osta. L’Amministrazione ha replicato richiamando l’art. 42, comma 2, decreto-legge n. 73/2022, che collega al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi la revoca del nulla osta e del visto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina eccezionale introdotta dall’art. 42 del decreto-legge n. 73/2022, che ha previsto un iter semplificato per il rilascio del nulla osta nei flussi del 2021 e del 2022, con termine di trenta giorni. La norma stabilisce che il nulla osta è rilasciato anche in mancanza delle informazioni sugli elementi ostativi, ma che al loro sopravvenuto accertamento consegue la revoca del nulla osta e del visto.

La Corte precisa che la revoca non è limitata alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998: essa si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti, richiamando i precedenti in materia di capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, di appartenenza ai settori produttivi del decreto-flussi e di asseverazione del consulente del lavoro. La revoca è qualificata come revoca sanzionatoria, riconducibile alla decadenza e al potere vincolato di controllo.

Quanto all’affidamento, il Tribunale esclude che l’Amministrazione abbia creato un’apparenza sulla spettanza del provvedimento finale, poiché la legge consente controlli successivi al rilascio del titolo e la sua revoca in caso di carenza dei requisiti. Il sistema dei flussi verrebbe altrimenti aggirato.

Il Collegio rileva però un profilo di illegittimità: nella predisposizione del modello telematico non è stato configurato un meccanismo di blocco automatico per i codici ATECO non ammessi. Uno sbarramento a monte avrebbe evitato l’invio di istanze viziate da difetto rilevabile ictu oculi. Alla luce dei canoni di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, come già affermato dalla Sezione con la sentenza n. 261 del 2024, la Prefettura avrebbe dovuto concedere un termine congruo, almeno sei mesi, per reperire un nuovo datore nei settori previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2021. Non è invece praticabile il permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento nei limiti della motivazione. In virtù dell’effetto conformativo, l’Amministrazione dovrà assegnare il termine per sostituire il datore e, in caso di impresa idonea, ammettere il ricorrente nella quota prevista dal decreto-flussi. Spese compensate, con refusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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