Annullato il diniego di permesso di costruire fondato su progetti asseritamente identici (TAR Campania n. 3480 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il diniego di permesso di costruire fondato sull’assunto che il progetto proposto sia meramente ripetitivo di altro già respinto, quando l’amministrazione non dimostri la dedotta identità tra le due istanze e non dia conto della coerenza tra i presupposti di fatto e le ragioni del rigetto. L’onere di allegare e comprovare gli elementi posti a base del provvedimento negativo grava sull’amministrazione, non potendo il giudice supplire alla carenza di difese dell’ente non costituito. Il silenzio assenso sul permesso di costruire non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell’istanza, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, ossia quando la domanda sia priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge; la documentazione meramente incompleta impone il soccorso istruttorio e, in difetto, il titolo si perfeziona per silentium.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 14.03.2023 un’istanza volta al rilascio di un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia a parità di volume, qualificato come demo-ricostruzione dell’immobile preesistente. Il Comune di Cardito ha respinto l’istanza con provvedimento prot. n. 8923 del 02.09.2024, richiamando un precedente diniego definitivo relativo al medesimo immobile.

Il ricorrente ha impugnato il rigetto, deducendo la formazione di un provvedimento tacito di assenso, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di adeguata motivazione e istruttoria. Il diniego impugnato si basava esclusivamente sul carattere meramente ripetitivo del progetto rispetto ad altro per il quale l’ente aveva già negato l’autorizzazione, richiamando la pratica prot. n. 9525 del 12.07.2018 e il diniego prot. n. 3946 del 26.03.2019.

Il ricorrente ha però negato la pretesa identità tra i due progetti, osservando che quello respinto per primo contemplava un incremento volumetrico, mentre quello oggetto del nuovo diniego sarebbe volto alla mera ricostruzione dell’esistente, senza aumento di volumetria premiale.

Il Collegio ha rilevato che, sulla base degli atti depositati dal ricorrente e in mancanza di difese dell’ente, non si evidenzia la pretesa identità posta alla base del rigetto. L’istruttoria e la motivazione risultano pertanto carenti e non coerenti con i presupposti di fatto esaminabili. Il provvedimento è stato quindi annullato, con assorbimento della censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di diniego: l’amministrazione dovrà svolgere una nuova istruttoria, tenendo conto delle deduzioni della parte ricorrente.

È stato invece respinto il primo motivo, con cui si invocava la formazione del titolo per silentium. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia illustrato e comprovato in maniera puntuale la sussistenza di tutti i presupposti fattuali e giuridici, ivi compresa la necessaria documentazione, la cui congiunta ricorrenza consente di ritenere perfezionata la fattispecie. In termini, il precedente Cons. Stato sez. IV, 9/03/2026, n. 1878, secondo cui il silenzio assenso non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell’istanza ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, mentre la documentazione solo incompleta impone il soccorso istruttorio.

Il ricorso è stato accolto parzialmente, con annullamento del diniego ai fini di nuova istruttoria e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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