Revoca del nulla osta e capacità economica dell’impresa di nuova costituzione (TAR Toscana n. 1620 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica della capacità economica dell’impresa che richiede il nulla osta per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, è corretto ancorare la valutazione ai parametri cristallizzati al momento della presentazione della domanda. Tale criterio, tuttavia, non può essere applicato in modo assoluto e formalistico quando il datore di lavoro sia un’impresa di nuova costituzione. In tal caso l’istruttoria deve valorizzare l’evoluzione del volume d’affari, del conto economico, dei rapporti contrattuali e degli altri indicatori di solidità previsti dall’art. 30-bis del d.P.R. n. 394/1999 e dalla circolare INL n. 3/2022. Il provvedimento di revoca che si limiti allo dato economico originario è affetto da carenza motivazionale e istruttoria, non sanabile in giudizio attraverso l’integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore agricolo in conto terzi, costituita nel 2022, otteneva dal SUI della Prefettura di Siena nove nulla osta per altrettanti lavoratori stagionali, quattro richiesti nel marzo 2023 e cinque nel marzo 2024. Dopo il contraddittorio procedimentale attivato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’Amministrazione revocava tutti i provvedimenti con decreti del luglio 2024.
La revoca si fondava su un parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, richiamato per relationem: capacità reddituale insufficiente rispetto alle assunzioni richieste, attività svolta senza terreni di proprietà, impiego a tempo parziale non conforme all’orario pieno del CCNL di categoria. La società impugnava i decreti con due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla violazione del contraddittorio. Il preavviso era stato indirizzato all’impresa individuale e non alla società, ma la richiesta dei nulla osta risultava riferita alla società e il legale rappresentante aveva comunque depositato osservazioni e documentazione integrativa. L’irregolarità è quindi meramente formale, perché i requisiti esaminati sono quelli della società.
Nel merito il Tribunale condivide l’impostazione generale dell’Amministrazione. È corretto valutare unitariamente le plurime richieste del medesimo datore di lavoro e parametrare la capacità economica al costo complessivo del personale, non alla singola assunzione. Richiamando la circolare INL n. 2066 del 21.3.2023 e un proprio precedente (TAR Toscana, sez. II, n. 961 del 2025), il Collegio conferma che la congruità delle richieste va accertata in concreto, senza automatismi.
Il punto di frattura riguarda le imprese di nuova costituzione. La stessa circolare consente di valorizzare ulteriori indici, come il fatturato presuntivo del primo anno e il capitale sociale versato. Il Tribunale richiama TAR Lombardia, Brescia, n. 350 del 2024 e TAR Puglia, Bari, n. 127 del 2019: la soglia minima di fatturato non può essere applicata in modo rigido quando l’attività è in evoluzione.
Nel caso concreto l’istruttoria aveva a disposizione l’evoluzione del volume d’affari tra il 2023 e il 2024, il conto economico, il DURC regolare e i contratti di appalto attivi. I decreti, invece, si ancorano alla sola condizione economica originaria. Manca inoltre la motivazione puntuale sulle quarantatré richieste complessive evocate dall’Amministrazione solo in giudizio. La motivazione non può essere integrata nel corso del processo con elementi preesistenti ma non posti a base dell’atto, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 1825 del 2024. I ricorsi sono pertanto accolti e i provvedimenti annullati, con spese compensate.
Nota della Redazione
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