Astreinte dovuta anche per le condanne pecuniarie della pubblica amministrazione (TAR Campania n. 5150 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche in relazione alle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. La novella introdotta dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015 ha sancito che tale penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, superando il precedente orientamento che ne escludeva la debenza in ragione delle esigenze di bilancio e dello stato di crisi della finanza pubblica. L’istituto assolve a una funzione sanzionatoria e non risarcitoria, volta a punire la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all’adempimento. La decorrenza iniziale è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in via di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato discendente da una sentenza del giudice ordinario, con cui era stato riconosciuto, per una annualità scolastica, il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e la condanna dell’amministrazione all’erogazione del relativo buono.
Non essendo stata data esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e di fissare la penalità di mora. Il Ministero resistente si è costituito opponendosi all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero e la presenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti ed è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, con assegnazione della carta elettronica e conseguente emissione del buono elettronico per l’importo di € 500,00, trattandosi di una sola annualità scolastica.
Quanto all’astreinte, il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la novella del 2015, che ha aggiunto il periodo secondo cui nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può ritenersi manifestamente iniqua se pari agli interessi legali.
La Corte ha osservato che tale principio era già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014) e che la precisazione legislativa induce a rivedere il precedente orientamento sulla configurabilità dell’iniquità in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione. La penalità di mora, pur in presenza di un contenzioso seriale, non può più considerarsi iniqua per definizione legislativa quando rapportata al saggio degli interessi legali, realizzando un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.
La quantificazione è stata effettuata in misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale, con funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti ad altro titolo. Quanto alla decorrenza finale, la penalità è dovuta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. È stata infine accolta la richiesta di nomina del commissario ad acta, con spese poste a carico dell’amministrazione inadempiente e spese di giudizio secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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