Revoca del nulla osta all’ingresso e irrilevanza del datore di lavoro sopravvenuto (TAR Liguria n. 789 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che revoca il nulla osta all’ingresso in Italia di un lavoratore extracomunitario, adottato nell’ambito della programmazione dei flussi di ingresso, ha natura vincolata e si qualifica come atto di decadenza, espressione del potere di controllo sui requisiti del provvedimento ampliativo. La normativa eccezionale di cui agli artt. 42 e 44 d.l. n. 73/2022 configura il nulla osta come autorizzazione precaria, subordinata alla verifica positiva dei presupposti e all’assenza degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998. Il difetto ab origine di tali presupposti in capo al datore di lavoro originario preclude ogni effetto sanante dell’assunzione presso un datore diverso, non potendosi attribuire rilievo alle sopravvenienze. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro validamente costituito e poi cessato, non essendo configurabile quando il rapporto non si sia mai instaurato né avrebbe potuto validamente instaurarsi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto della Prefettura di Genova che, da un lato, ha revocato il nulla osta al suo ingresso in Italia per lavoro subordinato, rilasciato nell’ambito della programmazione dei flussi stabilita con il D.p.c.m. 21.12.2021, e, dall’altro, ha respinto l’istanza di riesame avanzata nelle osservazioni procedimentali.

Il nulla osta era stato rilasciato in via provvisoria e il ricorrente era entrato in Italia. Le verifiche effettuate “a posteriori” avevano evidenziato che l’istanza del datore di lavoro originario era priva dell’asseverazione del professionista e che il datore era comunque privo dei requisiti reddituali e del DURC. Nel corso del procedimento il lavoratore aveva rappresentato la disponibilità di un nuovo datore, chiedendo di riesaminare la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Con il primo motivo il ricorrente contestava la sola parte del provvedimento che aveva respinto l’istanza di subentro del nuovo datore di lavoro. Il Tribunale rileva anzitutto che nelle osservazioni procedimentali era stato chiesto unicamente il riesame della pratica per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, e non il subentro: l’atto impugnato non doveva pertanto pronunciarsi su tale profilo, decisivo e assorbente.

Nel merito, il diniego è comunque legittimo. Richiamando il proprio precedente (TAR Liguria n. 322/2024), il Collegio ribadisce che la revoca del nulla osta ha natura vincolata e integra un atto di decadenza, espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti. La disciplina dei flussi non consente di attribuire rilevanza alle sopravvenienze costituite dal reperimento di un impiego presso un datore diverso da quello originario.

Il preteso effetto sanante dell’assunzione presso un datore sopravvenuto confligge con il sistema dei flussi di ingresso sotto più profili: altererebbe la distribuzione delle quote sul territorio nazionale; renderebbe impossibili o assai ardui i controlli sui datori diversi dai richiedenti, specie se operanti in Regioni diverse, favorendo fenomeni elusivi o di intermediazione non autorizzata di manodopera; saturerebbe le quote a detrimento di chi era ab origine in possesso dei requisiti; comporterebbe l’elusione delle norme sul sistema dei flussi.

Quanto alla dedotta possibilità per l’ITL di effettuare accertamenti su datori situati in province limitrofe, la censura è infondata nel caso concreto, poiché il Comune ove opera il nuovo datore è situato in una provincia che non è limitrofa a quella di Genova.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. n. 286/1998. La doglianza è infondata: l’atto impugnato non ha contestato falsità o contraffazione dei documenti né la ritardata presentazione allo Sportello unico. La previsione sulla perdita del posto di lavoro riguarda ipotesi in cui un valido rapporto si sia perfezionato e poi interrotto, mentre qui il rapporto non è mai sorto né avrebbe potuto validamente costituirsi, stante l’assenza ab origine dei presupposti. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 209/2023 e, quanto alla circolare ministeriale del 20 agosto 2007, il principio secondo cui essa va riferita a eventi successivi e imprevedibili che impediscono la formalizzazione, non alla carenza originaria dei presupposti (TAR Puglia – Bari n. 1125/2024). Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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