Variante filologica irrilevante se la risposta al quesito resta univoca (Cons. Stato n. 9247 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici articolati mediante quesiti a risposta multipla, l’eventuale incongruenza formale nella formulazione di un quesito non ne determina l’illegittimità quando la risposta esatta resti univocamente individuabile tra le opzioni proposte. La verificazione disposta dal giudice amministrativo assolve alla funzione di accertare in concreto l’ambiguità dedotta, e le sue risultanze, se motivate e ragionevoli, non possono essere disattese sulla base di perizie di parte che non le confutino specificamente. Il motivo di appello che allega una generica perdita di tempo nella lettura dei quesiti è inammissibile per difetto di allegazione, ove non indichi i quesiti pregiudicati e il tempo effettivamente impiegato. La statuizione del giudice di primo grado sull’interesse ad agire, non impugnata dalle controparti, passa in giudicato.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso provinciale per il reclutamento di insegnanti della scuola secondaria e per il sostegno, indetto con deliberazione della Giunta provinciale, per la classe di concorso di lingue e culture straniere. Il concorso ha valore abilitante, cosicché anche il solo superamento della prova, senza collocazione utile, consente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

La candidata non superava la prova scritta a quiz, fermandosi a un punteggio inferiore alla soglia minima prevista. Impugnava l’esito contestando l’erroneità di più quesiti. Il T.R.G.A. di Trento disponeva una verificazione su due quesiti, la cui relazione confermava la correttezza delle risposte indicate dall’amministrazione; il ricorso era in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto. Proponeva appello la candidata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo con cui l’appellante contesta le risultanze della verificazione, sostenendo la maggiore fondatezza tecnica delle perizie di parte. Il Consiglio di Stato rileva che le conclusioni del Verificatore sono esaustive, logiche e ragionevoli, e che l’appellante non offre elementi per dissociarsene.

Sul primo quesito, relativo a un calligramma, il Verificatore aveva riconosciuto una differenza formale negli articoli possessivi tra l’immagine e il testo del quesito, precisando però che la forma filologicamente corretta è quella riportata nel quesito stesso. Tale incongruenza, ancorché esistente, non può generare un’interpretazione diversa da quella ritenuta esatta, per la presenza dell’aggettivo “nationaliste”, del titolo della raccolta e della data di composizione. Il Collegio aggiunge che le opzioni alternative si riferiscono a eventi della Seconda Guerra Mondiale, mentre il poeta morì nel 1918: il carattere nazionalista del testo rende ictu oculi inverosimile la soluzione alternativa.

Sul secondo quesito, il Verificatore aveva individuato l’unica risposta corretta richiamando le disposizioni del Code de la consommation e argomenti linguistici sull’uso del verbo “destiner”. Il Collegio sottolinea come la perizia di parte facesse invece riferimento alla legislazione italiana e tacesse sugli argomenti linguistici. Le perizie, dunque, erano state specificamente confutate, e la critica all’avverbio “sostanzialmente” usato dal primo giudice è priva di valore, perché le risposte indicate come esatte sono le uniche corrette e non sussiste il rischio di più soluzioni valide.

Il secondo motivo, incentrato sulla perdita di tempo e sulla confusione create dai quesiti ambigui, è inammissibile oltre che infondato: l’appellante non indica il tempo impiegato, né i quesiti nei quali sarebbe stata danneggiata, né che si tratti di quesiti risolti in modo inesatto. Il motivo assume carattere meramente esplorativo, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata.

Il terzo motivo è infine inammissibile, poiché investe una questione già accolta dalla sentenza di primo grado senza che le controparti l’abbiano censurata: sulla statuizione relativa all’interesse ad agire si è formato il giudicato. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore del Ministero e nessuna pronuncia verso la Provincia non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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