Occupazione suolo pubblico e riduzione immotivata della superficie assentita (TAR Puglia n. 272 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione della superficie di suolo pubblico assentita rispetto a quella richiesta e a quella concessa negli anni precedenti è illegittima per difetto di motivazione quando l’amministrazione non dia conto delle ragioni del diverso dimensionamento, tanto più se il regolamento comunale non prevede, per le piazze, limiti rapportati alla superficie utile del pubblico esercizio e una delibera commissariale abbia previsto per l’anno in corso la possibilità di ampliamento delle superfici assentibili. La posizione soggettiva del richiedente la concessione di occupazione del suolo pubblico ha natura di interesse legittimo, con la conseguenza che non è ammissibile l’azione generale e atipica di accertamento del diritto all’occupazione. Ove l’atto abbia esaurito i suoi effetti e sia proposta domanda risarcitoria, il giudice, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., accerta l’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, valutando l’interesse in astratto e a prescindere dalla fondatezza della pretesa risarcitoria. Il risarcimento è negato quando la parte non alleghi né provi la riduzione del fatturato e dell’utile e il danno all’immagine.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce dal 2015, in Ceglie Messapica, un ristorante e altre attività commerciali. Il 17 giugno 2020 presenta istanza di autorizzazione/concessione per occupare mq. 76,02 di suolo pubblico prospiciente l’esercizio. Il Comune rilascia un titolo per soli mq. 38,01, con decorrenza dal 30 giugno al 12 ottobre 2020. Negli anni precedenti erano state assentite superfici maggiori: mq. 76,02 nel 2019, mq. 80,39 nel 2018 e nel 2017, mq. 70 nel 2016.

La società impugna l’atto e chiede l’accertamento del diritto all’occupazione per l’intera superficie richiesta, oltre al risarcimento del danno per equivalente e in forma specifica. Il Comune eccepisce l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il titolo scaduto, e l’inammissibilità della domanda di accertamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto all’occupazione. Il codice del processo amministrativo, nella versione approvata, non ha recepito la previsione di un’azione generale di accertamento ipotizzata nel progetto della Commissione presso il Consiglio di Stato: il sistema contempla solo ipotesi tipiche. Il giudice amministrativo può emettere pronunce di mero accertamento sui diritti soggettivi, ma non rispetto agli interessi legittimi, pena la violazione dei limiti dei poteri decisori.

Nel caso concreto la posizione azionata ha natura di interesse legittimo, perché il rilascio della concessione richiede l’esercizio di un potere discrezionale del Comune, chiamato a verificare il perseguimento del preminente interesse pubblico e l’assenza di lesione di altri interessi pubblici, oltre alla comparazione con l’interesse privato. La domanda di accertamento è quindi inammissibile.

Quanto all’eccezione di improcedibilità della domanda caducatoria, essa è superata dalla domanda risarcitoria proposta. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. il giudice accerta l’illegittimità dell’atto quando l’annullamento non è più utile ma sussiste l’interesse ai fini risarcitori. L’azione di annullamento si converte così in azione di accertamento dell’illegittimità. Tale interesse si valuta in astratto e prescinde dalla fondatezza della pretesa risarcitoria: è necessario e sufficiente che il ricorrente manifesti l’interesse risarcitorio.

Nel merito la domanda, così riqualificata, è fondata. Il provvedimento è privo della motivazione sulla riduzione a mq. 38,01 rispetto agli anni precedenti. L’art. 22 del regolamento comunale non prevede, per le piazze, limiti rapportati alla superficie utile dell’esercizio, e la delibera del Commissario straordinario n. 95 del 21 maggio 2020 aveva previsto per il 2020 la possibilità di ampliamento delle superfici fino al 50%. La riduzione appare perciò illogica e contraddittoria e priva di presidio motivazionale.

La domanda risarcitoria è invece rigettata: la società non ha allegato né dimostrato la riduzione del fatturato e dell’utile nel periodo considerato rispetto alle stagioni precedenti, né il lamentato danno all’immagine. Il ricorso è accolto parzialmente, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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