Revoca del nulla osta all’ingresso (TAR Molise n. 141 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di motivazione e lesione delle garanzie partecipative, il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero che non dia conto delle osservazioni e dei documenti prodotti dall’interessato nel termine assegnato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L’Amministrazione è tenuta a valutare la documentazione integrativa effettivamente rimessa e a verificare la reale imputabilità al lavoratore delle omissioni documentali ascritte al datore di lavoro. La revoca fondata sulla sola assenza dell’originale della marca da bollo è sproporzionata e oggettivamente irragionevole. Ove emerga l’indisponibilità sopravvenuta della parte datoriale, l’Amministrazione deve esaminare la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Fatto
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Campobasso rilasciava in favore del lavoratore straniero il nulla osta al lavoro subordinato. In fase di registrazione dell’ingresso sul territorio nazionale, la Prefettura rilevava la mancanza di alcuni documenti e, con provvedimento del 7 novembre 2023, disponeva la revoca del nulla osta. Tra i documenti asseritamente mancanti figuravano l’originale della marca da bollo, la denuncia di presenza, il certificato di idoneità alloggiativa, il titolo di detenzione dell’alloggio e l’asseverazione ex art. 44 del D.L. n. 73/2022.
Il lavoratore impugnava la revoca davanti al TAR Molise, deducendo la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990: il provvedimento riportava l’erroneo inciso secondo cui non erano pervenute osservazioni, mentre la documentazione integrativa era stata trasmessa. Con ordinanza cautelare n. 7 del 2024 il Tribunale sospendeva l’efficacia dell’atto. L’Amministrazione si costituiva eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso per l’assorbente fondatezza del motivo incentrato sull’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La motivazione della revoca non dà conto delle osservazioni e dei documenti che l’interessato aveva sottoposto all’Amministrazione nel segmento partecipativo. La parte ricorrente ha fornito piena prova che, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto, la gran parte della documentazione era già stata recapitata, in primis mediante la pec del 23 ottobre 2023.
Il Tribunale sottolinea un profilo ulteriore: il provvedimento, confezionato su un modulo, non aveva selezionato alcuna delle due voci alternative contemplate, riportando tanto l’ipotesi dell’assenza di osservazioni quanto quella della loro produzione. Ne deriva un radicale deficit motivazionale, con piena lesione delle garanzie partecipative.
Il Collegio rileva poi che, ove la documentazione fosse stata valutata, l’Amministrazione avrebbe constatato che gli elementi ancora mancanti erano solo l’asseverazione e l’originale della marca da bollo. Quanto all’asseverazione, l’art. 44, comma 3, del D.L. n. 73/2022 prevede che essa sia presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno: andava dunque verificata la reale imputabilità al lavoratore dell’omissione. Quanto alla marca da bollo, ancorare la revoca alla sola assenza dell’originale sarebbe stato sproporzionato e irragionevole.
Un ultimo profilo di difetto motivazionale riguarda la mancata considerazione della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, avanzata dall’interessato già nella pec del 23 ottobre 2023, in presenza dell’apparente indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di revoca annullato. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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