Variante urbanistica e VAS: legittimo il PAU per recupero ex cava (TAR Marche n. 315 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione consiliare che approva un progetto in variante al PRG nell’ambito del procedimento di provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 esaurisce i propri effetti sul piano urbanistico e non legittima l’avvio dell’attività, che resta subordinato al rilascio del PAU. La variante puntuale è legittima quando la valutazione su area vasta sia stata compiuta in sede di VAS e lo studio di coerenza esterna sia stato effettuato nel contesto territoriale di interferenza. Il Consiglio comunale può motivare per relationem agli indirizzi di Giunta e alle risultanze istruttorie, senza dover rendere autonoma motivazione per ogni singolo vincolo gravante sull’area. La previsione di un nuovo impianto su una ex cava non esige, quale condizione di legittimità, la preventiva esecuzione del progetto di recupero ambientale, dovendosi valutare quest’ultimo nel suo complesso e non per singole porzioni.
Il Fatto
Una cooperativa impugnava la delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato, in variante al PRG, il progetto di un nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di recupero rifiuti da realizzarsi su un’area di ex cava. Con il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti venivano gravati anche la delibera integrativa, il PAU rilasciato dalla Provincia, il permesso di costruire e gli atti presupposti, tra cui il parere VAS e lo screening di incidenza.
La ricorrente deduceva l’incompetenza del Consiglio comunale, l’illegittima localizzazione, il difetto di motivazione sui molteplici vincoli e il contrasto con il progetto di ricomposizione ambientale della ex cava approvato nel 1993.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge nel merito tutti i motivi, dopo aver precisato che la delibera consiliare va circoscritta ai soli effetti urbanistici e non ha valore autorizzativo per l’inizio dell’attività. La competenza consiliare è prevista dall’art. 42, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, con l’acquisizione del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del medesimo decreto.
Sulla localizzazione, la questione dell’alternativa zero era stata affrontata nel parere VAS e oggetto di controdeduzione. La ricorrente non ha mai indicato quali aree idonee fossero presenti nel territorio comunale. Le censure sul PPAR muovono da una lettura parziale delle norme e confondono lo studio su area vasta con la variante puntuale. Lo stesso PTCP ammette varianti ad hoc per attività produttive speciali, in attuazione dell’art. 3, comma 3, della l.r. n. 13/1990.
Il difetto di motivazione è escluso: la delibera motiva per relationem agli indirizzi di Giunta e alle risultanze istruttorie, recependo i profili tecnici che esulano dalla competenza consiliare. Il cambio di destinazione da area agricola a zona produttiva speciale non contrasta in astratto con gli obiettivi di sostenibilità. Gli abusi edilizi non sono stati sanzionati, essendo concluso il procedimento di acquisizione ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
Quanto al rapporto con il progetto di recupero ambientale del 1993, il Collegio ritiene illogico il ragionamento della ricorrente: il ripristino seguito da una nuova compromissione non avrebbe utilità. La destinazione D7 va intesa come recupero del sito per attività diverse dalla cava, da valutare nel complesso. Le censure tecniche su falda, rumori e rischio idraulico sono generiche e prive di supporto istruttorio, avendo le amministrazioni competenti espresso prescrizioni specifiche.
I motivi aggiunti sono in parte irricevibili perché ripropongono censure che avrebbero dovuto essere dedotte contro la delibera originaria, e in parte infondati. La rinuncia della controinteressata alla realizzazione del capannone ha fatto venir meno la rilevanza delle doglianze sull’autorizzazione paesaggistica.
Nota della Redazione
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