Avvalimento di requisiti speciali e iscrizione white list dell’ausiliaria (Cons. Stato n. 5726 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avvalimento di requisiti speciali di capacità tecnica, l’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 impone che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applichino anche al soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. L’iscrizione nella white list di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012 costituisce requisito soggettivo di ordine generale che l’ausiliaria deve possedere fin dalla presentazione della domanda, per tutta la durata della procedura e nella fase esecutiva, senza soluzione di continuità. La circostanza che l’appalto sia destinato ad essere svolto materialmente dalla sola ausiliata è irrilevante, operando l’eterointegrazione della lex specialis per la forza cogante della previsione normativa. Il prestito di requisiti consistenti in esperienze pregresse e fatturato specifico integra un’avvalimento operativo, che non consente di qualificare il requisito come meramente formale.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana e territoriale per un quinquennio. La società poi appellante, la cui offerta era risultata la migliore, aveva dichiarato di avvalersi di un’ausiliaria per integrare il requisito dei servizi analoghi previsto dal disciplinare. A seguito dei controlli, l’amministrazione ha escluso la concorrente perché l’ausiliaria era risultata sprovvista dell’iscrizione alla white list prefettizia.

Il TAR Calabria, con sentenza resa ex art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso. Le originarie ricorrenti hanno proposto appello, deducendo che l’avvalimento non era operativo, che l’ausiliaria aveva concesso in affitto il ramo d’azienda relativo all’igiene pubblica e che l’iscrizione era stata riacquistata solo in un secondo momento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Il Collegio ha anzitutto qualificato la fattispecie: poiché l’avvalimento riguardava il prestito di un requisito speciale consistente nell’esecuzione di servizi analoghi in un preciso arco temporale, si era in presenza di un avvalimento operativo, richiamando sul punto Cons. Stato n. 8711 del 2024.

Da tale qualificazione discende l’applicazione dell’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016: il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido e gli obblighi antimafia gravano anche sull’ausiliaria. L’intera attività oggetto dell’affidamento rientrando tra quelle di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012, il Collegio ha osservato che, anche se la disciplina di gara avesse omesso di prevedere l’iscrizione, sarebbe operata l’eterointegrazione della lex specialis per la forza cogente della previsione, richiamando Cons. Stato n. 9284 del 2023.

Irrilevante è risultata, per gli stessi motivi, la circostanza che l’appalto fosse destinato ad essere svolto concretamente dalla sola ausiliata. Il possesso del requisito al momento dello svolgimento dei servizi utilizzati e il successivo riacquisto dell’iscrizione non valgono a sanare l’esclusione: l’iscrizione, quale requisito soggettivo di ordine generale, doveva essere posseduta fin dalla domanda e per tutta la durata della procedura e dell’esecuzione, con richiamo a Cons. Stato n. 10935 del 2022. Il conferimento in affitto del ramo d’azienda non esime l’ausiliaria dagli obblighi dell’art. 89.

Quanto alle delibere e ai comunicati ANAC richiamati dalle appellanti, il Collegio li ha ritenuti non confliggenti: essi operano in ipotesi diverse, di appalti solo parzialmente o secondariamente rientranti nell’elenco o di ATI verticali, e comunque confermano un’interpretazione rigorosa delle norme antimafia. L’appello è stato quindi respinto, con condanna delle appellanti alle spese in favore dell’interveniente, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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