Revoca del nulla osta stagionale e termine di otto giorni non decadenziale (Cons. Stato n. 7746 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente quadro normativo, il mancato rispetto del termine di otto giorni previsto per la presentazione del lavoratore straniero allo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno non costituisce, in assenza di ulteriori elementi ostativi, ragione sufficiente per disporre la revoca del nulla osta al lavoro stagionale. L’introduzione del comma 6-bis dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, risulta incompatibile con una lettura rigidamente decadenziale del termine. La revoca, adottata in via automatica per la sola irregolarità formale, viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e non considera la concreta situazione sostanziale, quando siano accertati il regolare ingresso e l’effettiva instaurazione del rapporto lavorativo autorizzato.

Il Fatto

Con decreto del 12 maggio 2025 la Prefettura di Foggia ha revocato il nulla osta al lavoro stagionale già rilasciato in favore dell’appellante e ha rigettato la correlata domanda di autorizzazione all’ingresso. Il provvedimento si fondava su due rilievi: il lavoratore non si era presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso e il datore di lavoro non aveva comunicato l’avvenuto ingresso ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il TAR Puglia, con sentenza breve n. 236/2026, ha respinto il ricorso reputando decisiva l’inosservanza del termine. L’appellante ha censurato la decisione per plurimi profili, invocando le modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 e la non perentorietà del termine. Il Ministero dell’Interno e lo Sportello Unico hanno chiesto il rigetto, sostenendo che la mancata presentazione nei termini dell’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 giustificasse la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella rilevanza da attribuire all’inosservanza dell’obbligo di presentazione allo Sportello Unico entro il termine di otto giorni dall’ingresso. La sentenza appellata muove da una lettura che valorizza in modo pressoché esclusivo il dato formale, senza considerare l’evoluzione del quadro normativo e la situazione sostanziale emergente dagli atti.

Il percorso argomentativo parte dal sistema delineato dall’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, interessato da modificazioni finalizzate ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Assume rilievo centrale l’introduzione del comma 6-bis, che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tale previsione non è compatibile con una lettura rigidamente decadenziale del termine, perché il legislatore ha riconosciuto che il rapporto di lavoro possa trovare attuazione prima del completamento dell’iter amministrativo.

Ne consegue che l’omessa presentazione entro il termine non può essere considerata, di per sé sola, circostanza automaticamente idonea a determinare la perdita del bene della vita già conseguito con il rilascio del nulla osta e il successivo ingresso regolare. La conclusione trova conferma nei più recenti orientamenti della Sezione (n. 6061/2026; n. 5869/2026), che privilegiano la verifica della situazione sostanziale rispetto al mero riscontro di irregolarità formali.

Nel caso di specie è incontestato l’ingresso in forza del visto rilasciato a seguito del nulla osta ottenuto nell’ambito delle quote stagionali. È parimenti documentata l’effettiva instaurazione del rapporto, come emergono le comunicazioni obbligatorie e la documentazione contributiva. L’Amministrazione non ha posto in dubbio né la genuinità del rapporto né la permanenza dei presupposti sostanziali, facendo discendere la revoca esclusivamente dal mancato rispetto del termine: un simile automatismo non è condivisibile.

Il Collegio richiama i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che impongono una valutazione effettiva delle conseguenze della misura, e rileva che l’Amministrazione ha dato esecuzione alle statuizioni cautelari sospendendo gli effetti del provvedimento. L’appello è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze, riforma della sentenza e annullamento del provvedimento impugnato; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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