Taxisti e limite dei 30 km/h: difetto di interesse a ricorrere (TAR Emilia-Romagna n. 836 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere spetta solo a chi affermi una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati, non essendo ammessa un’azione diretta alla sola legalità dell’azione amministrativa. L’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm., postula che il ricorrente tragga un’effettiva utilità dall’eventuale annullamento, intesa come riparazione di una lesione personale, concreta e attuale. La mancata quantificazione del pregiudizio economico lamentato impedisce tanto la verifica dell’utilità della pronuncia quanto l’accertamento della consistenza differenziata dell’interesse. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto da un numero limitato di esercenti un’attività che, per la natura diffusamente incisa della misura, non si distingue dalla condizione di molti altri soggetti.

Il Fatto

Due taxisti operanti nel territorio comunale hanno impugnato il complesso pianificatorio con cui l’amministrazione ha dato attuazione al progetto “Bologna Città 30”: il PGTU risalente al 2019, le linee di indirizzo del 2022, il PPTU approvato nel 2023, la determina del progetto esecutivo della segnaletica, il PUMS metropolitano e le numerose ordinanze dirigenziali istitutive delle zone a 30 km/h.

I ricorrenti lamentavano che l’abbassamento generalizzato del limite da 50 a 30 km/h avrebbe quasi raddoppiato i tempi di percorrenza, riducendo il numero di corse e i relativi diritti fissi di chiamata: da qui la dedotta lesione del diritto costituzionale alla circolazione e la richiesta di annullamento. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la relazione tecnica depositata dall’amministrazione in giudizio. Si sono costituiti il Comune, la Città Metropolitana e il Ministero delle Infrastrutture, eccependo l’inammissibilità; hanno spiegato intervento ad opponendum due associazioni di vittime della strada.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via preliminare le questioni di legittimazione. Riconosce la legittimazione dell’associazione nazionale dei familiari delle vittime della strada, titolare di un interesse sovraterritoriale qualificato; ritiene invece privo dei requisiti elaborati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1838/2018 l’intervento della fondazione. Quanto al consigliere comunale intervenuto, la posizione di semplice cittadino non integra alcuna prerogativa del munus idonea a differenziarla.

Sul punto centrale il Collegio richiama i principi della sentenza del Consiglio di Stato n. 1674/2024: la legittimazione presuppone una posizione giuridica sostanziale autonoma, poiché non è consentito adire il giudice amministrativo al solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa. Il Tribunale esclude che i provvedimenti incidano sul diritto costituzionale di circolazione: essi dettano regole tecniche di ordinata circolazione e incolumità pubblica, non limitano la libertà di muoversi e risiedere.

La verifica si sposta allora sull’incidenza sull’attività lavorativa, che pure la giurisprudenza considera sufficiente. La perizia prodotta non supera però il vaglio: non quantifica la perdita economica, di modo che non è possibile stabilire se i maggiori tempi di corsa compensino la riduzione dei diritti di chiamata. Il dato sulla riduzione delle corse, riferito a un periodo di osservazione breve, potrebbe dipendere da situazioni contingenti.

L’assenza di riscontri oggettivi impedisce quindi la doppia verifica richiesta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1192/2024 e dai principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011: l’utilità concreta del ricorso e la consistenza differenziata della posizione. Il pregiudizio, lasciato generico, non distingue i ricorrenti da altri lavoratori la cui attività dipende dalla velocità degli spostamenti urbani.

Accertata l’inammissibilità del ricorso principale, il Collegio dichiara inammissibili anche i motivi aggiunti: la relazione tecnica impugnata è atto interno, privo di autonoma lesività, strumentale alla sola difesa dell’amministrazione. Le spese sono compensate per la particolarità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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