Revoca del nulla osta e settore edilizio (TAR Campania n. 4086 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato che si fondi sulla sola attivazione, presso la camera di commercio, di un codice Ateco ritenuto non previsto dalla normativa per l’assunzione di lavoratori subordinati, quando l’attività effettivamente espletata dall’impresa datrice di lavoro rientri in uno dei settori ammessi dalla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso. L’art. 3 del DPCM 21 dicembre 2021 individua l’edilizia tra i settori per i quali è consentito l’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, con formula omnicomprensiva che ricomprende costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riattivazione di opere edilizie e affini. Il sindacato di legittimità investe la corrispondenza tra presupposto di fatto e fattispecie normativa, non la qualificazione formale assunta dall’attività nel registro camerale. Le note istruttorie sopravvenute dell’amministrazione, pur sintomatiche di una riconsiderazione favorevole, non sterilizzano l’efficacia lesiva del provvedimento di revoca.

Il Fatto

Il datore di lavoro richiedeva e otteneva il nulla osta per lavoro subordinato in favore del ricorrente, cittadino straniero, che faceva ingresso in Italia e il 25 maggio 2023 chiedeva appuntamento alla Prefettura per la sottoscrizione del contratto. Dopo un sollecito del settembre 2024, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca, sul rilievo che alla CCIA risultava attivato un codice Ateco non previsto dalla normativa per l’assunzione di lavoratori subordinati, con conseguente parere negativo.

Con atto del 13 novembre 2024 l’amministrazione revocava il nulla osta per la medesima ragione, recependo le considerazioni dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e erronea interpretazione dell’art. 3 del DPCM 21.12.2021, stante la riconducibilità dell’attività al settore edilizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando quanto già prospettato in sede interinale, ritiene il ricorso fondato. L’ordine di ragioni posto a sostegno della revoca si appalesa deprivato del suo stesso sostrato fattuale: l’attività esplicata dall’impresa datrice di lavoro, come rappresentato nelle deduzioni procedimentali, rientra nei settori rilevanti, in quanto afferente a costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riattivazione di opere edilizie e affini.

Il giudice richiama testualmente l’art. 3 del DPCM 21 dicembre 2021, sulla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, che ammette in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero, ventimila cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.

Da qui la piana riconducibilità dell’attività dell’impresa a uno dei settori individuati espressamente nel decreto, quello riferito in guisa omnicomprensiva alla edilizia. Il Collegio non attribuisce rilievo dirimente alla qualificazione formale emergente dal codice Ateco attivato presso la camera di commercio, perché il thema decidendum attiene alla corrispondenza tra attività effettiva e settore normativamente ammesso.

Quanto alle note versate in atti dalla resistente amministrazione in vista dell’udienza, il TAR le qualifica come mere iniziative istruttorie: pur sintomatiche di una riconsiderazione della fattispecie in senso favorevole al ricorrente, non sono idonee a sterilizzare l’efficacia lesiva ancora irradiata dalla determinazione di revoca.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento della gravata determinazione. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite. La definizione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è differita all’esito dell’eventuale integrazione documentale già disposta dalla competente Commissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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