Rimborso spese legali del militare assolto e nesso con le funzioni esercitate (TAR Puglia n. 1388 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997 presuppone che il giudizio sia stato promosso nei confronti del dipendente in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e si sia concluso con l’esclusione della responsabilità. Il nesso funzionale non ricorre per la sola occasionalità dell’attività lavorativa, ma richiede un rapporto di strumentalità tra l’adempimento del dovere e l’atto contestato. La condotta deve essere espressione della volontà dell’amministrazione e finalizzata ai suoi fini istituzionali, oppure il dipendente deve essere risultato vittima di condotte illecite altrui. Il diniego che nega il rimborso a chi, assolto con formula piena, abbia adottato un atto rientrante nei propri poteri di spesa è illegittimo per violazione dell’art. 18. Riconosciuto il diritto, resta riservata all’amministrazione, con il parere dell’Avvocatura dello Stato, la valutazione di congruità della spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Marina militare con funzioni di direttore di una direzione di commissariato, è stato imputato di truffa pluriaggravata in concorso per aver autorizzato una spesa destinata all’organizzazione di corsi di lingua straniera per i dipendenti. Il Tribunale militare penale lo ha assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto.
Presentata istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 d.l. n. 67/1997, il Ministero della Difesa l’ha respinta sul rilievo che la vicenda sarebbe estranea al servizio. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rimborso. L’amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio e ha insistito per il rigetto, richiamando i pareri negativi dell’Avvocatura distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, qualificandola inammissibile perché tardiva. Ai sensi dell’art. 15, comma 3, cod. proc. amm., in mancanza di domanda cautelare il difetto di competenza va eccepito entro il termine per la costituzione in giudizio: termine che, per questa sola eccezione, assume carattere perentorio a fronte della regola ordinatoria dell’art. 46 cod. proc. amm.. Nella specie la notifica si era perfezionata nel dicembre 2021, mentre l’eccezione è stata formulata solo con la memoria del settembre 2024.
Nel merito, la questione centrale riguarda il requisito della connessione con il servizio. Richiamata la giurisprudenza amministrativa, il TAR distingue due ipotesi: quella in cui il dipendente sia stato coinvolto per essere vittima di condotte illecite altrui e quella in cui la condotta contestata sia riferibile all’amministrazione e finalizzata ai suoi fini istituzionali. Il rimborso è escluso quando l’atto costituisca di per sé violazione dei doveri d’ufficio, sia posto in essere per ragioni personali o riveli un conflitto con gli interessi dell’ente. Serve uno specifico nesso causale tra fatto contestato e dovere d’ufficio: la ratio è evitare che il dipendente tema di fare il proprio dovere.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene ravvisabile il nesso. L’atto contestato — l’autorizzazione di spesa — rientrava tra i poteri di spesa attribuiti al direttore dall’art. 449, comma 2, d.P.R. n. 90/2010. La condotta è dunque strumentale all’adempimento dei doveri e tenuta nell’esercizio delle funzioni normativamente fissate. Le anomalie valorizzate dall’amministrazione — fattura, verbale di collaudo, interesse per la conclusione del procedimento — sono state qualificate dal giudice penale come semplici indizi e, quanto alla fattura e al collaudo, rientravano nelle competenze del capo servizio amministrativo ex art. 451 d.P.R. n. 90/2010.
Il TAR censura altresì l’irragionevolezza del diniego: il rimborso è stato riconosciuto a un altro ufficiale tratto a giudizio per il medesimo capo di imputazione, la cui posizione non è ontologicamente diversa, potendo semmai l’ordine di pagamento essere sindacato ex art. 1349, comma 2, d.lgs. n. 66/2010. Il provvedimento è quindi annullato; la seconda censura resta assorbita.
Quanto alla domanda di accertamento, il Collegio ricorda che nel rimborso delle spese legali l’amministrazione non esercita un potere autoritativo, ma opera in un rapporto paritetico in cui il dipendente vanta un diritto soggettivo, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.. Residua tuttavia in capo all’amministrazione, con il parere dell’Avvocatura dello Stato, la valutazione di congruità delle spese, espressione di discrezionalità tecnica. Il diritto è accertato nei limiti di cui in motivazione, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.