Respingimento alla frontiera illegittimo se pende ricorso sulla protezione speciale (TAR Emilia-Romagna n. 561 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera adottato nei confronti dello straniero che, avendo presentato istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale e impugnato il relativo diniego, è autorizzato a permanere nel territorio nazionale fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso. La contestuale notifica del diniego non vale a legittimare il respingimento, posto che il diritto alla permanenza deriva dalla presentazione dell’istanza e dall’esercizio del diritto di difesa. La segnalazione SIS ai fini della non ammissione, pur costituendo fattore inibitorio non sindacabile nel merito, deve rendere noti la provenienza della segnalazione e l’evento concreto che l’ha determinata, per consentire all’interessato di contestarne la riferibilità. In difetto, la segnalazione è illegittima per genericità.

Il Fatto

Il ricorrente presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, D.Lgs. n. 286/1998. La Questura respingeva l’istanza con decreto dell’8.8.2024, non notificato perché l’interessato si trovava all’estero. All’ingresso in Italia, la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Bologna accertava il diniego, lo notificava e disponeva contestualmente il respingimento ex art. 10, comma 1, D.Lgs. 286/1986, sulla base di motivazioni prestampate: assenza di visto o permesso valido, segnalazione ai fini della non ammissione nel SIS e nel registro nazionale, pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Il ricorrente impugnava il respingimento davanti al TAR, chiedendo anche la sospensione cautelare. Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, aveva nel frattempo sospeso l’efficacia esecutiva del diniego e disposto la restituzione della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza, con efficacia di permesso di soggiorno provvisorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’inadempimento dell’incombente istruttorio disposto in sede cautelare. La relazione depositata dall’Amministrazione si limita a richiamare il provvedimento impugnato, senza rispondere ai quesiti sui pretesi profili di pericolosità sociale. In assenza di riscontro, il TAR conferma quanto già evidenziato in sede cautelare sulla fondatezza del ricorso.

Sul primo motivo, il Tribunale osserva che il ricorrente aveva presentato istanza di protezione speciale e impugnato il diniego davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011. Il decreto di sospensiva aveva riconosciuto alla ricevuta l’efficacia di permesso di soggiorno provvisorio, con facoltà di svolgere attività lavorativa. Ne deriva che il ricorrente era autorizzato a restare in Italia quantomeno fino alla scadenza del termine per impugnare il diniego, non potendo assumere rilevanza la notifica contestuale del provvedimento negativo. Le censure di violazione dell’art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 25/2008 sono pertanto fondate.

Quanto alla segnalazione SIS, il Collegio ne rileva la genericità. È vero che la segnalazione costituisce fattore inibitorio non sindacabile nel merito, ma essa deve rendere noti la provenienza e l’evento concreto che l’ha determinata, così da consentire all’interessato di contestarne la riferibilità. L’indicazione prestampata della pericolosità, priva di aggancio a fatto specifico, non soddisfa tale onere.

Il provvedimento è dunque illegittimo e viene annullato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione assumerà previa adeguata istruttoria sulla situazione personale del ricorrente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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