La diffida edilizia atipica non è provvedimento impugnabile per difetto di lesività (TAR Lombardia n. 1441 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune accerta che un immobile è utilizzato come luogo di esercizio religioso in difformità dal titolo edilizio, senza contenere alcun ordine di ripristino né la contestazione delle sanzioni conseguenti all’inottemperanza, non costituisce esercizio dei poteri repressivi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Si tratta di un atto atipico privo di natura provvedimentale e quindi non lesivo. Il ricorso proposto avverso tale atto è inammissibile per difetto di interesse. Gli accertamenti in esso contenuti restano contestabili in sede di eventuale successivo provvedimento repressivo.
Il Fatto
La Polizia locale accerta che un immobile viene utilizzato come luogo di esercizio religioso senza il permesso di costruire. Il Comune di Milano emette quindi una diffida con cui invita la proprietà e le associazioni religiose conduttrici a cessare l’improprio utilizzo dell’immobile, in assenza del titolo e delle condizioni prescritte dalla normativa vigente.
Le associazioni religiose impugnano l’atto davanti al TAR Lombardia, qualificandolo come provvedimento e deducendone l’illegittimità; interviene ad adiuvandum un’ulteriore associazione. Il Comune si costituisce per resistere. Il Collegio rileva d’ufficio, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per assenza di natura provvedimentale dell’atto.
La Motivazione della Corte
La questione è di rito e riguarda la lesività dell’atto impugnato. Il Collegio rileva che la nota si limita ad un’attività di accertamento circa l’attuale utilizzo del bene, in ipotesi difforme dal titolo edilizio. Non contiene però alcun ordine e non costituisce espressione dei poteri spettanti al Comune in materia edilizia ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale valorizza tre elementi. Manca ogni riferimento alle norme attributive del potere. Non è contenuto alcun ordine di ripristino dello stato anteriore. Non sono rappresentate alle parti le sanzioni conseguenti all’inottemperanza. L’atto si configura perciò come atipico, verosimilmente diretto a sollecitare un dialogo collaborativo con gli interessati prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio del Testo unico dell’edilizia.
Il Collegio aggiunge una precisazione sull’effetto pratico della pronuncia. Qualora il Comune eserciti effettivamente i poteri repressivi, in quella sede sarà contestabile ogni accertamento sull’effettivo utilizzo del bene, inclusa la nota in esame, se eventualmente posta a fondamento del provvedimento nonostante il tempo trascorso.
La conseguenza processuale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, attesa la natura non provvedimentale della nota. Le spese sono compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’avviso sull’impugnazione contenuto nella nota, che ha indotto le ricorrenti all’azione cautelativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.