Contributi calamità impresa agricola: scorte danneggiate non sono aree esterne al fabbricato (TAR Sicilia n. 2910 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di contributo per i danni causati da eventi calamitosi alle attività economiche e produttive non può fondarsi sull’esclusione prevista per i danni alle aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività, quando il contributo è richiesto per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti. L’esclusione riguarda beni immobili e non le scorte, che sono beni mobili. Per l’azienda agricola che svolge coltivazione in pieno campo e in serra, inoltre, l’attività economica per definizione non si svolge all’interno di un fabbricato, con la conseguenza che la clausola di esclusione non è applicabile in radice. L’integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale è inammissibile nel processo amministrativo.
Il Fatto
In seguito agli eventi calamitosi del 22-23 gennaio 2017 il titolare di un’impresa agricola segnalava al Comune i danni subiti, descritti in una perizia tecnica con documentazione fotografica. La Giunta Regionale deliberava la richiesta dello stato di emergenza e il Ministro delle Politiche agricole dichiarava il carattere di eccezionalità degli eventi per i danni alle produzioni e alle strutture aziendali. Per effetto del rinvio contenuto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, trovavano applicazione i criteri della delibera del 28 luglio 2016 e dell’ordinanza n. 544 del 18 settembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Il ricorrente presentava nei termini la richiesta di contributo per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile respingeva l’istanza, ritenendo che i danni lamentati riguardassero prodotti già messi a dimora nel fondo e rientrassero pertanto nelle esclusioni dell’art. 4, comma 1, lett. b) della direttiva, relativa alle aree e ai fondi esterni al fabbricato. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione dell’Amministrazione secondo cui l’atto impugnato sarebbe un mero preavviso di diniego. Il provvedimento reca espressamente il rigetto dell’istanza e l’archiviazione: definisce dunque in chiave sfavorevole il procedimento avviato ad istanza di parte e non può essere qualificato come atto endoprocedimentale.
Nel merito il TAR rileva che la motivazione del diniego muove da una erronea ricostruzione della direttiva. La fattispecie di esclusione invocata dall’Amministrazione riguarda i pregiudizi relativi ad aree e fondi esterni al fabbricato, cioè a beni immobili. Nel caso in esame il contributo è stato invece richiesto per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti: beni che immobili non sono. Il richiamo alla lett. b) si rivela quindi fallace sul piano oggettivo.
Il Collegio aggiunge un secondo e autonomo argomento. L’attività produttiva dell’impresa consiste nella coltivazione in pieno campo e in serra/tunnel di ortaggi biologici. Per una azienda agricola di questo tipo l’attività economica, per definizione, non si svolge all’interno di un fabbricato, destinato semmai a ospitare attività strumentali o accessorie. Non ha quindi fondamento postulare l’esclusione prevista per i danni alle aree esterne al fabbricato.
Il TAR esamina infine la difesa svolta dall’Avvocatura erariale nella memoria depositata in data 17 maggio 2024. Secondo l’Amministrazione il danno riguarderebbe prodotti orticoli in campo, non riconducibili ai beni previsti dalla direttiva e al più assistibili con altre misure per l’agricoltura. Il Collegio qualifica questa argomentazione come integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale, inammissibile nel processo amministrativo se affidata ad atti processuali o scritti difensivi, richiamando Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Dalla demolizione dell’atto non consegue la concessione del contributo, ma l’obbligo per l’Amministrazione regionale di riesercitare il potere tenendo conto dell’effetto conformativo della decisione. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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