L’inerzia dell’Amministrazione nella rifusione delle spese legali legittima la nomina immediata del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 62 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente a oggetto la sola rifusione delle spese di lite liquidate con sentenza passata in giudicato, il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come convertito, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento, integra gli estremi dell’inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’ottemperanza, in coerenza con il proprio orientamento, può nominare sin da subito il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza attendere l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. La reiterata e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio da parte del Collegio, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza n. 317/2025, chiedeva l’ottemperanza limitatamente alla statuizione concernente il pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre accessori e contributo unificato. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 14.4.2025. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il Collegio, preso atto del carattere seriale di tali controversie, assegnava con ordinanza n. 1005/2025 all’ASL un termine perentorio di trenta giorni per eseguire la sentenza, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inadempimento, sarebbe stato nominato un commissario ad acta con oneri a carico dell’Amministrazione.
Nonostante tale statuizione, l’ASL non si costituiva neppure nella fase dell’ottemperanza e non forniva alcun riscontro circa l’avvenuto pagamento. Il ricorrente depositava istanza di passaggio in decisione e la causa veniva trattenuta a decisione nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione, rimasta contumace, non ha comprovato l’avvenuto pagamento delle spese oggetto del giudicato, sicché l’affermazione del ricorrente circa il perdurante inadempimento deve ritenersi incontestata. Risultano ampiamente decorsi sia il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, sia quello decorrente dalla richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come convertito. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con condanna dell’Amministrazione a corrispondere al ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a istanza di parte, la somma liquidata in sentenza oltre accessori e contributo unificato.
In coerenza con l’orientamento già espresso in vicende analoghe (v. TAR Sardegna, I, sent. n. 315 del 2024), il Tribunale nomina sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Assessorato regionale alla sanità, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari per l’esecuzione della sentenza entro il termine ulteriore di quindici giorni dall’invito scritto dell’interessato. L’organo straordinario è tenuto ad allocare la somma in bilancio e ad espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento.
Il Collegio liquida fin d’ora in euro 1.000,00 il compenso spettante al commissario ad acta, da porre a carico dell’Amministrazione inadempiente qualora la sua prestazione si renda necessaria. La mancata esecuzione del giudicato, la reiterata contumacia e la mancata ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 1005/2025, in un contesto connotato da serialità del contenzioso, inducono inoltre il Tribunale a disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna per le valutazioni di competenza.
L’Amministrazione va infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 200,00 oltre accessori e contributo unificato, atteso che l’inadempimento preesisteva alla proposizione del ricorso ed è perdurato nel corso del giudizio. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza, dispone la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la trasmissione degli atti alla Procura contabile.
Nota della Redazione
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