Revoca del nulla osta radiofonico provvisorio e insussistenza dell’affidamento (Cons. Stato n. 8637 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta radiofonico rilasciato per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle verifiche tecniche di compatibilità elettromagnetica costituisce titolo esplicitamente precario, la cui efficacia resta subordinata all’esito favorevole degli accertamenti. A fronte di un siffatto titolo non matura, neppure per il decorso del tempo, alcun affidamento legittimo del titolare in ordine alla sua definitività, poiché la nozione stessa di affidamento presuppone un titolo dotato di naturale stabilità. La revoca del nulla osta per difformità di esercizio rispetto alle prescrizioni tecniche, accertata in contraddittorio, è pertanto legittima. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell’illegittimità dell’atto lesivo.

Il Fatto

La società appellante è titolare di concessione ministeriale per la radiodiffusione sonora in ambito locale sulla frequenza 103,900 MHz, con impianto da Monte Gennaro. Nel 2008 ha ottenuto un nulla osta al trasferimento dell’impianto a Monte Compatri, con variazione di frequenza e riduzione di potenza, al fine di renderlo compatibile con l’emittente della controinteressata.

Nel 2017 l’Ispettorato territoriale ha revocato il nulla osta, contestando l’incremento del livello di segnale e le interferenze in danno dell’emittente vicina, e ha ordinato la disattivazione dell’impianto. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado: l’atto di intimazione alla riconduzione a conformità è stato confermato e giuridicamente sostituito dai successivi provvedimenti gravati, che ne hanno assorbito la carica lesiva.

Quanto alla lamentata mancata calibrazione degli apparati di misura, il difetto di istruttoria non sussiste. La documentazione depositata dall’Ispettorato in esecuzione dell’ordinanza istruttoria ha chiarito che gli strumenti, sprovvisti di certificato di calibrazione, erano dotati di autocalibrazione e che l’assenza di codici di errore consente di presumere l’attendibilità delle misure, in mancanza di puntuali deduzioni contrarie.

Sul merito delle difformità, la verificazione disposta ha accertato il rispetto della potenza massima prescritta e l’insussistenza di interferenze, ma ha riferito i rilievi allo stato dei luoghi al 5 aprile 2024. Il verificatore ha espressamente avvertito che modifiche successive degli apparati avrebbero imposto di rivalutare i rapporti di protezione. La fotografia, dunque, riguarda la situazione attuale e non quella esistente al momento della revoca.

Elementi univoci rivelano modifiche sostanziali intervenute tra i controlli del 2017 e gli accertamenti: la sostituzione del trasmettitore e la variazione dell’altezza dell’antenna. Lo conferma, sul piano logico, la stessa impostazione dell’appello, che muove dal presupposto dell’impiego di un apparato da 10 kW, superiore a quello riscontrato in verificazione. Non è pertanto raggiunta la prova dell’erronea rappresentazione dei fatti da parte dell’amministrazione.

Sulla provvisorietà del nulla osta, la Corte richiama la nozione di affidamento tracciata dall’Adunanza plenaria n. 19 del 29 novembre 2021: il titolo precario non consolida alcuna aspettativa, tanto più quando si sono susseguite segnalazioni imputabili al titolare. Il rigetto della domanda annullatoria travolge la connessa domanda risarcitoria per difetto del presupposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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