Palancolato su area vincolata è opera stabile e necessita di titolo (Cons. Stato n. 8641 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il manufatto che, per finalità e consistenza, è destinato a soddisfare esigenze durevoli nel tempo non è opera precaria e richiede il previo rilascio del titolo edilizio, oltre che dell’autorizzazione paesaggistica. La rimovibilità tecnica non vale di per sé a qualificare l’intervento come temporaneo, quando la sua permanenza in loco da anni dimostri la stabilità dell’utilizzazione. La natura subacquea dell’opera non incide sulle ragioni del diniego di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, fondate sul giudizio di degrado del contesto tutelato. L’ordine di rimessione in pristino, adottato ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, è legittimo e non esclude la possibilità di realizzare una diversa opera, autorizzata e paesaggisticamente compatibile, idonea a contenere gli effetti erosivi.

Il Fatto

Il Comune di Venezia, con provvedimento dell’8 febbraio 2010, ha annullato una precedente ordinanza di demolizione, emessa per erroneo indirizzamento, e ha ordinato alla società di rimuovere le opere abusive realizzate lungo la sponda sinistra del fiume Brenta — un palancolato metallico di circa 148 metri — con rimessa in pristino entro novanta giorni e avviso di rimozione coattiva in caso di inottemperanza.

La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Veneto, che ha respinto il ricorso con la sentenza della Seconda Sezione n. 796 dell’11 giugno 2021. La soccombente ha proposto appello, sostenendo la natura precaria e provvisionale dell’intervento, necessario per preservare la sponda dal moto ondulatorio e agevolmente rimovibile. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dei dinieghi di compatibilità paesaggistica e di permesso di costruire in sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale e ritiene il ricorso di primo grado inammissibile per carenza di interesse: l’ordine di demolizione è motivato anche con riferimento al diniego di autorizzazione paesaggistica e al diniego di permesso di costruire in sanatoria, atti non impugnati.

Nel merito, ad ogni buon conto, l’appello è respinto. La tesi dell’appellante si fonda sulla asserita precarietà del palancolato, in quanto agevolmente rimovibile, e sulla irrilevanza del vincolo paesaggistico. La Corte giudica l’assunto del tutto indimostrato: proprio la finalità del manufatto e la sua esistenza da un amplissimo spazio temporale, sin dal 2006, attestano che l’opera è stabile e destinata a un utilizzo prolungato, tendenzialmente sine die.

Il Collegio condivide la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui la documentazione in atti rivela opere che hanno implicato una perdurante trasformazione del territorio, tali da richiedere il previo rilascio del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica, essendo prive di connotati di precarietà e destinate a soddisfare esigenze durevoli nel tempo.

Quanto alla natura subacquea dell’opera, essa non assume rilievo in relazione alle ragioni dei dinieghi, fondate sul giudizio che l’intervento, per qualità dei materiali, forma e consistenza, risulta altamente degradante per il contesto tutelato del fiume. L’ordine demolitorio, poi, non esclude la possibilità di realizzare una nuova opera, paesaggisticamente compatibile e debitamente autorizzata, per contenere gli effetti erosivi: possibilità espressamente contemplata nei dinieghi richiamati. Né risulta dimostrato che l’esecuzione dell’ordine avrebbe effetti dannosi, non avendo l’appellante proposto istanza cautelare in appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 5.000,00 euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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