Revoca nulla osta per inerzia del datore e prova PEC del lavoratore (TAR Sicilia n. 2774 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile il ricorso proposto avverso la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato quando l’atto risulti trasmesso all’indirizzo PEC indicato nella domanda quale recapito del lavoratore e tale circostanza non sia specificamente contestata dal ricorrente, non essendo sufficiente opporre che quell’indirizzo appartenga al datore di lavoro. La mancata produzione della documentazione richiesta al datore di lavoro, con conseguente revoca del nulla osta, non consente al lavoratore straniero di permanere sul territorio con un permesso di soggiorno per attesa occupazione, perché in tal modo si eluderebbe la normativa sui flussi. La declaratoria di irricevibilità comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa in via anticipata e provvisoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato non stagionale, un nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore. La Prefettura competente, per il tramite dello Sportello unico immigrazione, ha poi disposto la revoca di quel nulla osta, rilevando carenze nella documentazione presentata a sostegno della domanda e non sanate da successiva integrazione. L’atto è stato adottato il 27 febbraio 2026 e notificato il 5 giugno 2026, previo preavviso di revoca del 16 febbraio 2026.
Il lavoratore ha impugnato la revoca e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche misura cautelare. Ha dedotto, da un lato, la mancata considerazione di circostanze sopravvenute favorevoli, tra cui una nuova occupazione, e la violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e affidamento; dall’altro, l’invio del provvedimento alla sola PEC del datore di lavoro, con compressione del diritto di partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato alle parti, in udienza, avviso ai sensi dell’art. 73 cpa circa la sussistenza di profili di irricevibilità e la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti degli articoli 60 e 74 cpa: causa documentale, nessuna necessità istruttoria e avviso regolarmente impartito.
Nel merito dell’ammissibilità, il TAR ha osservato che l’atto di revoca impugnato era indirizzato sia al datore di lavoro sia al ricorrente ed era stato trasmesso all’indirizzo PEC indicato nella domanda di nulla osta quale recapito del lavoratore. Sul punto la difesa dell’Amministrazione aveva specificato, nella memoria del 12 ottobre 2026, che quel recapito era inserito anche nella sezione relativa ai contatti del lavoratore. La circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente, con la conseguenza che opera il principio sulla prova del fatto non contestato, richiamato nel testo tramite il precedente del CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703.
Il Collegio ha escluso che a diversa conclusione potesse condurre l’osservazione, pure svolta in discussione, secondo cui quella PEC apparteneva al datore di lavoro. Il ricorso è pertanto irricevibile per tardività, essendo decorsi i termini dalla notificazione.
In via di ulteriore argomentazione, il TAR ha ritenuto il ricorso anche manifestamente infondato. Richiamando l’orientamento del Giudice d’appello espresso da CGARS, Sez. giurisdizionale, 14 aprile 2026, n. 243, ha affermato che la mancata produzione della documentazione richiesta al datore di lavoro — e la conseguente revoca del nulla osta motivata sul comportamento omissivo del richiedente, pur se il lavoratore ne è incolpevole destinatario — non consente di permanere sul territorio con un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Una simile lettura consentirebbe infatti di eludere sostanzialmente la normativa sui flussi.
Dalla declaratoria di irricevibilità il Collegio ha fatto derivare, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione con decreto del 19 ottobre 2026, n. 134. Ha inoltre liquidato le spese in favore dell’Amministrazione resistente in euro 1.000,00 oltre accessori e disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.