Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel concorso universitario (TAR Emilia-Romagna n. 235 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio in materia di procedure concorsuali la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso. Tale carenza si configura quando il ricorrente, a seguito della rinnovazione della procedura disposta dall’amministrazione, abbia ottenuto una valutazione dei titoli sufficiente al superamento del minimo e sia stato ammesso alla prova didattica, senza presentarvisi. Con tale condotta il candidato si autoesclude dal prosieguo e fa venir meno ogni interesse alla caducazione degli atti impugnati. La definizione in rito non impedisce l’accollo delle spese alla parte ricorrente, che abbia di fatto rinunciato alla difesa della propria posizione e abbia indotto le controparti a dispiegare difese.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, davanti al TAR Emilia-Romagna, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bologna dell’8 ottobre 2020, con cui era stata prorogata la commissione giudicatrice di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/F2, e ne era stata autorizzata la prosecuzione dei lavori oltre la scadenza del 15 ottobre 2020. Oggetto di doglianza erano anche gli atti connessi, tra cui la nota di convocazione della commissione e dei candidati per la prova didattica.
Nelle more del giudizio l’amministrazione non approvava gli atti della commissione e disponeva la rinnovazione del procedimento valutativo con la nomina di una nuova commissione. La nuova commissione, nella seduta del 7 giugno 2021, sottoponeva a nuova valutazione le domande dei candidati: il ricorrente otteneva 61,15 punti, superava il punteggio minimo e veniva ammesso alla prova didattica, che però non sosteneva volontariamente. Solo il 25 marzo 2024, alla vigilia dell’udienza pubblica del 27 marzo 2024, il ricorrente depositava nota dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse e chiedendo la compensazione delle spese, mentre il controinteressato eccepiva l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’oggetto principale dell’impugnazione era il decreto di proroga della commissione, i cui atti non erano stati approvati dal Rettore. La successiva rinnovazione della procedura con nomina di una nuova commissione aveva ridefinito l’assetto degli interessi in gioco, rendendo attuale la verifica della persistenza dell’interesse alla decisione.
La questione giuridica centrale riguarda la sorte del ricorso quando la parte ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale ha definito il giudizio in rito, come richiesto dal ricorrente, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. La ragione non è soltanto la dichiarazione della parte: il Collegio ha individuato il momento in cui l’interesse è venuto meno, cioè quando il ricorrente, pur avendo ottenuto una valutazione dei titoli tale da superare il minimo, non si è presentato a sostenere la prova didattica, autoescludendosi dal prosieguo della procedura.
Da tale ricostruzione deriva, sul piano delle spese, il rigetto dell’istanza di compensazione e l’accollo delle spese alla parte ricorrente. Il Collegio ha valorizzato la condotta processuale: già nel 2021 il ricorrente aveva di fatto rinunciato alla difesa della posizione giuridica soggettiva per cui aveva agito e, omettendo ogni attività sino alla vigilia dell’udienza, aveva costretto le controparti a dispiegare difese, anche al solo fine di evidenziare le sopravvenienze. La misura della refusione è stata determinata equitativamente, in considerazione della particolarità della fattispecie, ed è indicata in dispositivo.
Il Tribunale ha infine esaminato la richiesta di oscuramento delle generalità formulata dal controinteressato, respingendola. Poiché oggetto di impugnazione erano atti generali relativi al procedimento concorsuale e nel ricorso non erano state dedotte censure riferibili alla persona del controinteressato, al suo curriculum o al suo comportamento, non sussistono i presupposti dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non essendovi alcun pericolo di lesione dei diritti o della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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