Terapia ABA nei LEA ma nessun diritto alle ore richieste (TAR Marche n. 1006 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento cognitivo-comportamentale ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza ex art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015 e delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. La sua inclusione nei LEA non attribuisce però al minore affetto da disturbo dello spettro autistico un diritto soggettivo all’erogazione nella misura e con le modalità richieste dalla famiglia, neppure in presenza di certificazioni di strutture pubbliche specializzate. Il bene della vita azionabile consiste nella presa in carico del paziente da parte dell’Azienda sanitaria e nell’adozione di un progetto terapeutico individualizzato, che definisca in modo puntuale prestazioni, misura e modalità. La determinazione concreta del percorso spetta alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che può discostarsi dalla prescrizione solo motivando l’eguale o maggiore efficacia di trattamenti alternativi.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, lamentano la mancata erogazione del trattamento ABA da parte del servizio sanitario, nonostante le ripetute prescrizioni del Centro Regionale Autismo e del Policlinico Gemelli. Il percorso era stato indicato in termini intensivi, per almeno 15 ore settimanali, oltre supervisioni e parent training.
Dopo la diffida del 30 dicembre 2023 all’AST di Ascoli Piceno, rimasta inevasa, i genitori agiscono davanti al TAR per l’accertamento del diritto e la condanna all’erogazione, al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento del danno. Impugnano poi, con motivi aggiunti, la relazione dell’AST del 22 maggio 2024, ritenuta sostanzialmente negatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in linea con Cass. SS.UU. n. 1781/2022 e con Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7/2016, trattandosi di controversia in materia di pubblici servizi ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., comprensiva dell’ipotesi di omissione provvedimentale.
Nel ricostruire il quadro normativo, il TAR richiama la legge n. 134/2015, l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e le Linee guida dell’ISS, da cui ricava la sussunzione del metodo ABA nei LEA. Sul piano giurisprudenziale aderisce a Cons. Stato n. 2129/2022 e n. 8708/2023: la mancata previsione regionale non ostacola l’erogazione diretta, dovendosi realizzare la prestazione di risultato.
Da qui la precisazione centrale. La riconduzione dell’ABA ai LEA non genera un diritto all’erogazione secondo la consistenza predeterminata richiesta: la Linea guida è una raccomandazione, e il trattamento va calibrato sul singolo paziente. La scelta dell’intervento più appropriato spetta al Nucleo di Neuropsichiatria Infantile, con valutazione tecnico-discrezionale e caso-specifica. Le certificazioni specialistiche non bastano, perché serve la previa presa in carico e la predisposizione di un piano individuale.
Applicando tali principi, il TAR accoglie la domanda di accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte dell’AST di Ascoli Piceno, con erogazione diretta o indiretta della terapia, delle supervisioni e del parent training, ma nei limiti del progetto terapeutico che l’Azienda dovrà elaborare entro 45 giorni, con la collaborazione della famiglia e dell’AST di Pesaro Urbino. La relazione impugnata non vale come alternativa praticabile, perché priva di specifiche indicazioni terapeutiche.
Respinta la richiesta di rimborso per il periodo anteriore alla diffida, mancando la prova di una richiesta alla struttura pubblica e di un rifiuto. Accolta invece, come danno da ritardo, la richiesta per le spese dal febbraio 2024 fino all’attivazione del percorso, con scorporo dei contributi regionali e interessi legali. Respinto il danno non patrimoniale, non sufficientemente provato.
Nota della Redazione
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